(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 21 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge Art. 1. Modifiche all'Art. 43 della legge regionale n. 20 del 2000 1. Il comma 6; dell'Art. 43 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e' sostituito dai seguenti commi: "6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i comuni dotati di P.R.G., o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'Art. 42 della presente legge, tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di approvazione del medesimo piano. 6-bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente Art. 15 della legge regionale n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti cosi' formati entro dieci anni dalla data di approvazione del P.R.G. ovvero nei termini definiti dal P.T.C.P. ai sensi del comma 4 dell'Art. 26.".