(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      188 del 21 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga
                          la seguente legge

                               Art. 1.

     Modifiche all'Art. 43 della legge regionale n. 20 del 2000

    1.  Il comma 6; dell'Art. 43 della legge regionale 24 marzo 2000,
n.   20  recante  "Disciplina  generale  sulla  tutela  e  l'uso  del
territorio", e' sostituito dai seguenti commi:
    "6.  Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e
adottati  entro  il  termine  perentorio  dell'11 aprile  2003. Per i
comuni  dotati  di P.R.G., o sua variante generale, approvato in data
successiva  all'11 aprile  2002, ai sensi dell'Art. 42 della presente
legge,  tale termine perentorio e' stabilito in un anno dalla data di
approvazione del medesimo piano.
    6-bis.  Gli  strumenti  di  cui  al comma 5 sono approvati con le
procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente Art. 15 della legge
regionale n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli
strumenti  cosi'  formati entro dieci anni dalla data di approvazione
del  P.R.G.  ovvero  nei  termini  definiti dal P.T.C.P. ai sensi del
comma 4 dell'Art. 26.".