(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                 Disposizioni in materia tributaria
    1.  Alla  legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei
tributi  propri  della  Regione Lombardia) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) la  rubrica  del  capo  II  del titolo I e' sostituita dalla
seguente:
    "Imposta  sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.";
      b) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3  (Oggetto, soggetto passivo e aliquota dell'imposta). -
1.  L'imposta  sulle  concessioni statali si applica alle concessioni
per  l'occupazione  e  l'uso  di  beni  del  demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione.
    2.  L'imposta regionale e' dovuta dal concessionario nella misura
del  cento  per cento del canone di cui all'Art. 34, comma 5, nonche'
all'Art.  89,  comma  1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle
acque pubbliche.";
      c) l'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
    "Art.     4    (Accertamento,    liquidazione    e    riscossione
dell'imposta) - 1.   All'accertamento,   liquidazione  e  riscossione
dell'imposta   provvedono   gli   uffici  regionali  competenti  alla
riscossione del canone di concessione.
    2. L'imposta e' dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo
di esse, e con le medesime modalita'.";
      d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5 (Riscossione coattiva, decadenza e rimborsi) - 1. Per la
riscossione   coattiva  dell'imposta  si  applicano  le  disposizioni
dell'Art.  17, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma dell'Art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  previa  intimazione  del pagamento,
mediante   ordinanza  ingiunzione,  di  quanto  dovuto  dal  soggetto
inadempiente a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
    2.   L'ordinanza   ingiunzione  di  pagamento,  emessa  ai  sensi
dell'Art.  2  del  regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato), costituisce titolo esecutivo
e definitivo per l'iscrizione a ruolo, di cui al comma 1.
    3.  Il  termine per l'accertamento dell'imposta dovuta e' fissato
al  31 dicembre del terzo anno successivo al periodo d'imposta cui si
riferisce l'obbligazione.
    4. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di
cui   alla   presente   legge   sono   rimborsate   quando  risultano
indebitamente   o   erroneamente  pagate.  Il  rimborso  deve  essere
richiesto,  a  pena  di  decadenza,  entro tre anni dalla data in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo. Sulle somme da rimborsare sono
dovuti  gli interessi nella misura prevista per l'interesse legale, a
decorrere dalla data dell'indebito pagamento.
    5.  In  caso  di  presentazione  dell'istanza di rimborso a mezzo
plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante.
    6.  Il  rimborso  puo'  essere  concesso anche mediante accredito
dell'importo  indebitamente  o erroneamente versato da utilizzare per
il  pagamento  dell'imposta dovuta per le successive scadenze, previa
autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della Regione
Lombardia.";
      e) l'Art. 19 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  19(Sanzioni  relative  all'imposta  sulle  concessioni per
l'occupazione   e   l'uso  di  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile  dello Stato) - 1. Per i ritardati od omessi versamenti
si applicano le sanzioni tributarie non penali di cui all'Art. 13 del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni
tributarie  non  penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore  aggiunto  e  di riscossione dei tributi, a norma dell'Art. 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
    2.   In   caso   di   ravvedimento   operoso  trovano,  altresi',
applicazione   le   disposizioni  di  cui  all'Art.  13  del  decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  generali  in
materia  di  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme
tributarie,  a  norma dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662).".
    2.  Alla  legge  regionale  8 aprile  1995,  n.  19  (Istituzione
dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi
alle utenze di acqua pubblica) e' apportata la seguente modifica:
      a) l'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  2  (Accertamento,  liquidazione,  riscossione  e  rimborsi
dell'addizionale) - 1.  All'accertamento,  liquidazione e riscossione
dell'addizionale regionale provvedono gli uffici regionali competenti
alla riscossione del canone di concessione.
    2.  L'addizionale  di cui all'Art. 1 e' dovuta contestualmente al
canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalita'.
    3.  In  materia di riscossione coattiva, decadenza e rimborsi, si
applicano  le  disposizioni  di  cui all'Art. 5 della legge regionale
15 dicembre  1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione
Lombardia) e successive modificazioni ed integrazioni.".
    3.  Alla legge regionale 10 dicembre l998, n. 34 (Disposizioni in
materia    di   tasse   sulle   concessioni   regionali,   di   tasse
automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio
e  del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione
per  derivazione  di  acque  pubbliche,  nonche'  il  riordino  delle
sanzioni  amministrative  tributarie non penali in materia di tributi
regionali),  come  modificata dall'Art. 1, comma 29, lettera a) della
legge  regionale  27 marzo  2000,  n. 18 (Modifiche ed integrazioni a
disposizioni  legislative  a  supporto degli interventi connessi alla
manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente:
        (Disposizioni   in   materia   di   tasse  sulle  concessioni
regionali,  di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale
sui  beni  del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di
canoni di concessione, nonche' riordino delle sanzioni amministrative
tributarie non penali in materia di tributi regionali);
      b) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  3  (Disposizioni  in materia di imposta regionale sui beni
del  demanio  e  del patrimonio indisponibile dello Stato, nonche' in
materia  di  determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli
articoli  34,  comma  5,  e  89,  comma  1,  lettera  i)  del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112) - 1. Le autodenunce presentate ai
sensi  dell'Art.  10  del  decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275
(Riordino  in materia di concessione di acque pubbliche) e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   sono   considerate   domande  di
concessione  per  la  derivazione  d'acqua  sotterranea relativamente
all'uso  e  alla  quantita'  indicati nell'autodenuncia; sono escluse
quelle  riguardanti  gli  usi  domestici di cui all'Art. 93 del regio
decreto  11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di
legge  sulle acque e impianti elettrici), nonche' le derivazioni gia'
concesse o in corso di concessione.
    2.   La  giunta  regionale,  al  fine  di  regolarizzare  sia  le
derivazioni  oggetto  delle autodenunce sia quelle relative a domande
in  istruttoria  per  l'utilizzo di acque sotterranee e superficiali,
provvede  a  determinare  le  procedure istruttorie, le modalita' del
prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di
utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
      a) valutazione   del   bilancio   idrico   regionale   e  della
compatibilita' delle derivazioni;
      b) semplificazione  delle  procedure istruttorie e unificazione
delle  domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca
di  cui all'Art. 95 del regio decreto n. 1775/1933, con quelle per le
concessioni di derivazione;
      c) definizione    di    disciplinari-tipo,    con    specifiche
prescrizioni  per  la  salvaguardia  ed  il  razionale utilizzo delle
risorse idriche.
    3.   Ogni  pubblicazione  prevista  dalla  normativa  vigente  e'
sostituita dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(B.U.R).
    4.  Qualora,  a seguito della regolarizzazione, il titolare della
derivazione  non  provveda  al  pagamento  dei  canoni  richiesti, il
sindaco  del  comune,  ove  e'  ubicata  la  derivazione, provvede ad
emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l'obbligo di pagamento
degli indennizzi per l'utilizzo pregresso.
    5.  Il  canone  di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni
del  demanio  e  del  patrimonio  indisponibile  dello  Stato, di cui
all'Art. 34, comma 5, e all'Art. 89, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' dovuto
per anno solare.
    6. Il canone di cui al comma 5 e' versato, anticipatamente, entro
il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
    7.  Per  le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno,
il  canone e' dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo
per ciascun mese di validita' del provvedimento concessorio.
    8.  Il  rilascio  dell'atto di concessione comporta il preventivo
pagamento del relativo canone.
    9. Ai fini di quanto disposto ai commi 6 e 7, la frazione di mese
deve intendersi per intero.
    10.  Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in
vigore  della  presente  legge e per le quali sia stato effettuato il
pagamento,  in  sede  di prima applicazione delle disposizioni recate
dal  presente  articolo, il titolare deve, in occasione del pagamento
per  il  rinnovo  delle  medesime concessioni, provvedere a versare i
ratei  mensili  pari  a  un  dodicesimo per ciascun mese rimanente al
31 dicembre 2002.
    11.  Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal
rilascio  di atti di concessione sono dovute per importi superiori ad
Euro 258,23.
    12.  Le  modalita'  per  la riscossione del canone di concessione
sono  specificate  con  provvedimento  del  direttore  generale della
competente direzione regionale risorse finanziarie e bilancio.
    13.  Con  decorrenza  1  gennaio  di  ciascun anno, la misura del
canone  di  cui  al  comma  5  e' determinata con deliberazione della
giunta   regionale   da   adottarsi  entro  il  31 ottobre  dell'anno
precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si
intende prorogata la misura vigente.".
    4.  Gli  istituti  senza  scopo di lucro, emanazione di organismi
comunitari,   operanti   nell'ambito   di  servizi  per  la  pubblica
amministrazione  sono  esenti dal pagamento nonche' dagli adempimenti
previsti in materia di tributi regionali.