(Pubblicato nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento regionale:
                               Art. 1.
Oggetto della tassa automobilistica regionale e tariffario regionale
    1.  La  tassa  automobilistica regionale si applica ai veicoli di
proprieta',  o  sui  quali  sussista  diritto  reale di godimento, di
persone  fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione
Lombardia,  per  effetto  della  loro iscrizione al pubblico registro
automobilistico.
    2.  La  tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non
iscritti  al  pubblico  registro automobilistico ovvero ai veicoli di
cui  al  successivo Art. 5, in caso di loro utilizzazione su pubblica
strada,  per  ciascun periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
nel quale vengono utilizzati.
    3.  Fermo restando gli obblighi previsti dell'Art. 94 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ai  fini  dell'esonero dall'obbligo di pagamento della
tassa   automobilistica   regionale,  e'  sufficiente  produrre  alla
competente   struttura  tributaria  regionale  idonea  documentazione
attestante    la    inesistenza   del   presupposto   giuridico   per
l'applicazione della tassa.
    4.   E'   istituito   il   tariffario   regionale   delle   tasse
automobilistiche.
    5. Entro il mese di novembre di ogni anno, la struttura regionale
preposta  comunica  il  tariffario  a  tutti  i  soggetti  tenuti  ad
applicarlo.