(Pubblicato nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 19 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento regionale: Art. 1. Oggetto della tassa automobilistica regionale e tariffario regionale 1. La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli di proprieta', o sui quali sussista diritto reale di godimento, di persone fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione Lombardia, per effetto della loro iscrizione al pubblico registro automobilistico. 2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico ovvero ai veicoli di cui al successivo Art. 5, in caso di loro utilizzazione su pubblica strada, per ciascun periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati. 3. Fermo restando gli obblighi previsti dell'Art. 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, e' sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa. 4. E' istituito il tariffario regionale delle tasse automobilistiche. 5. Entro il mese di novembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.