(Pubblicata nel 3o Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 21 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 31/1997 1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4-bis dell'Art. 7 e' aggiunto II seguente comma 4-ter. "4-ter In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale e fino alla nomina del nuovo direttore generale, la giunta regionale puo' procedere alla nomina di un commissario straordinario, qualora la gestione interinale di cui all'art. 3, comma 6, dei decreti di riordino non appaia congrua rispetto alle peculiarita' gestionali dell'azienda interessata e, nel contempo, la durata minima di governo ordinario prevista dall'art 3-bis, comma 8, dei decreti di riordino, appaia non coerente rispetto ai processi di riordino o riorganizzazione interessanti l'azienda stessa. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre i dodici mesi dall'attivazione. Per i requisiti di nomina e l'entita' della retribuzione si applica il comma 4-bis"; b) il comma 6 dell'Art. 7 e' cosi' sostituito: "6. Nell'azienda ospedaliera il collegio dei revisori e' composto da cinque membri di cui due designati dalla Regione ed uno dalla conferenza dei sindaci della azienda sanitaria locale sul cui territorio e' ubicata l'azienda ospedaliera; gli altri due componenti sono designati rispettivamente dal Ministro della sanita' e dal Ministro dell'economia e delle finanze"; c) al comma 9-ter dell'Art. 6, l'inciso "e dell'Art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, nelle ipotesi ivi disciplinate" e' sostituito dal seguente "del d.lgs. 502/1992, nell'ipotesi ivi disciplinata.".