(Pubblicata nel 3o Supplemento ordinario al
            Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
                     n. 51 del 21 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modifiche alla legge regionale n. 31/1997
    1.  Alla  legge  regionale  11 luglio  1997,  n. 31 (Norme per il
riordino  del  servizio sanitario regionale e sua integrazione con le
attivita' dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo  il  comma  4-bis  dell'Art.  7 e' aggiunto II seguente
comma 4-ter.
        "4-ter  In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale
e  fino alla nomina del nuovo direttore generale, la giunta regionale
puo'  procedere  alla nomina di un commissario straordinario, qualora
la  gestione  interinale  di  cui all'art. 3, comma 6, dei decreti di
riordino  non  appaia  congrua  rispetto alle peculiarita' gestionali
dell'azienda interessata e, nel contempo, la durata minima di governo
ordinario  prevista dall'art 3-bis, comma 8, dei decreti di riordino,
appaia   non   coerente   rispetto   ai   processi   di   riordino  o
riorganizzazione   interessanti   l'azienda   stessa.   La   gestione
commissariale    non    puo'    protrarsi   oltre   i   dodici   mesi
dall'attivazione.  Per  i  requisiti  di  nomina  e  l'entita'  della
retribuzione si applica il comma 4-bis";
      b) il comma 6 dell'Art. 7 e' cosi' sostituito:
        "6.  Nell'azienda  ospedaliera  il  collegio  dei revisori e'
composto  da  cinque membri di cui due designati dalla Regione ed uno
dalla  conferenza  dei sindaci della azienda sanitaria locale sul cui
territorio e' ubicata l'azienda ospedaliera; gli altri due componenti
sono  designati  rispettivamente  dal  Ministro  della  sanita' e dal
Ministro dell'economia e delle finanze";
      c) al  comma  9-ter  dell'Art.  6, l'inciso "e dell'Art. 3-ter,
comma  3,  del  d.lgs.  502/1992,  nelle ipotesi ivi disciplinate" e'
sostituito  dal  seguente  "del  d.lgs.  502/1992,  nell'ipotesi  ivi
disciplinata.".