(Pubblicata  nel  1o  supplemento  ordinario  al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

                        Finalita' ed oggetto

    1.    Al    fine   del   miglioramento,   dell'ammodernamento   e
dell'incremento  dell'efficienza  dei  servizi  ai  settori agricolo,
agroalimentare,  agroforestale  e  al  territorio rurale, la presente
legge  disciplina  il  riordino degli enti regionali in agricoltura e
foreste.
    2.  In  attuazione  delle  finalita'  di  cui  al  comma  1 ed in
applicazione  della  legge  regionale  4 luglio 1998, n. 11 (Riordino
delle  competenze  regionali e conferimento di funzioni in materia di
agricoltura),   la   Regione,   nell'esercizio   delle   funzioni  di
programmazione,  indirizzo  e  coordinamento  nei settori agricolo ed
agroalimentare,  ed  in  raccordo  con  le  politiche  comunitarie  e
nazionali,  istituisce l'ente regionale per i servizi all'agricoltura
e  alle  foreste (E.R.S.A.F.) e ne definisce le modalita' di raccordo
con   l'azione   regionale,   assicurando   la  massima  coerenza  ed
integrazione  dell'attivita' dello stesso con la programmazione della
Regione.
    3.  L'E.R.S.A.F. nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente
nel   documento  di  programmazione  economico-finanziaria  regionale
supporta  il sistema agricolo ed agroalimentare lombardo con riguardo
ai temi della competitivita' sui mercati nazionali ed internazionali,
dello   sviluppo   rurale,  della  sostenibilita'  ambientale,  della
multifunzionalita' e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca
-  anche  in  rapporto con le universita' italiane ed europee - e del
trasferimento  dell'innovazione  tecnologica nonche' della qualita' e
salubrita'  dei  prodotti,  anticipando ed accompagnando l'evoluzione
della   politica  agricola.  L'esercizio  di  tali  funzioni  avviene
privilegiando,  ovunque possibile, le sinergie con il settore privato
e  le  autonomie  locali  e  funzionali  nonche' l'integrazione degli
obiettivi  legati  alla  redditivita' con quelli legati alla gestione
attiva dell'ambiente rurale.
    4. La presente legge disciplina altresi' le modalita' di raccordo
e  di  interazione  tra  l'E.R.S.A.F.,  la  giunta  ed  il  consiglio
regionale,   cui   sono  attribuite  le  funzioni  di  coordinamento,
indirizzo e controllo di tale ente strumentale.