(Pubblicata nel 1o supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Al fine del miglioramento, dell'ammodernamento e dell'incremento dell'efficienza dei servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e al territorio rurale, la presente legge disciplina il riordino degli enti regionali in agricoltura e foreste. 2. In attuazione delle finalita' di cui al comma 1 ed in applicazione della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori agricolo ed agroalimentare, ed in raccordo con le politiche comunitarie e nazionali, istituisce l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (E.R.S.A.F.) e ne definisce le modalita' di raccordo con l'azione regionale, assicurando la massima coerenza ed integrazione dell'attivita' dello stesso con la programmazione della Regione. 3. L'E.R.S.A.F. nell'ambito degli indirizzi definiti annualmente nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale supporta il sistema agricolo ed agroalimentare lombardo con riguardo ai temi della competitivita' sui mercati nazionali ed internazionali, dello sviluppo rurale, della sostenibilita' ambientale, della multifunzionalita' e della tutela del paesaggio rurale, della ricerca - anche in rapporto con le universita' italiane ed europee - e del trasferimento dell'innovazione tecnologica nonche' della qualita' e salubrita' dei prodotti, anticipando ed accompagnando l'evoluzione della politica agricola. L'esercizio di tali funzioni avviene privilegiando, ovunque possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali nonche' l'integrazione degli obiettivi legati alla redditivita' con quelli legati alla gestione attiva dell'ambiente rurale. 4. La presente legge disciplina altresi' le modalita' di raccordo e di interazione tra l'E.R.S.A.F., la giunta ed il consiglio regionale, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo di tale ente strumentale.