(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 25 dell'art. 9 della legge regionale 22 mano 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia"), e cosi' sostituito: "25. I membri designati dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni ambientaliste previsti nei consigli direttivi di cui ai commi precedenti debbono essere residenti nei comuni interessati alle aree protette, salvo motivate deroghe assunte con deliberazione delle giunte provinciali competenti per territorio".