(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 25 dell'art. 9 della legge regionale 22 mano 1990, n.
12 (Nuove norme in materia di aree protette "Parchi naturali, riserve
naturali,  aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia"),
e cosi' sostituito:
    "25.   I  membri  designati  dalle  organizzazioni  professionali
agricole  e  dalle  associazioni  ambientaliste previsti nei consigli
direttivi  di  cui  ai  commi precedenti debbono essere residenti nei
comuni interessati alle aree protette, salvo motivate deroghe assunte
con   deliberazione   delle   giunte   provinciali   competenti   per
territorio".