(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
         della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Prestazioni straordinarie
    1.  E'  autorizzata  per  gli anni 2001 e 2002 l'effettuazione di
prestazioni  straordinarie,  anche  in deroga a quelle retribuibili a
norma  del  contratto  collettivo  di  lavoro,  da parte di personale
impegnato  nelle  azioni  tecnico-amministrative  e/o di monitoraggio
relative  alle  opere  di  ricostruzione  e  messa in sicurezza degli
abitati  e  delle  infrastrutture,  nonche'  al restauro dei danni ai
privati  e alle attivita' produttive causati dagli eventi alluvionali
verificatisi  sul  territorio  piemontese  nel mese di ottobre 2000 o
dagli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza.
    2.  La  corresponsione  dei  compensi per le predette prestazioni
straordinarie  avviene  previa  attestazione  dei  responsabili delle
strutture regionali competenti che il lavoro oltre l'orario d'obbligo
e' stato reso per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.