(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Prestazioni straordinarie 1. E' autorizzata per gli anni 2001 e 2002 l'effettuazione di prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a norma del contratto collettivo di lavoro, da parte di personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative e/o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, nonche' al restauro dei danni ai privati e alle attivita' produttive causati dagli eventi alluvionali verificatisi sul territorio piemontese nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui viene dichiarato lo stato di emergenza. 2. La corresponsione dei compensi per le predette prestazioni straordinarie avviene previa attestazione dei responsabili delle strutture regionali competenti che il lavoro oltre l'orario d'obbligo e' stato reso per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.