(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Estinzione anticipata di mutui 1. La giunta regionale puo' provvedere all'estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni piu' onerose di quelle attuali di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche' l'onere annuale di ammortamento di questi ultimi consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa. 2. In alternativa all'assunzione di nuovi mutui, se piu' conveniente, e' possibile provvedere mediante emissione di prestiti obbligazionari. 3. E' possibile provvedere all'estinzione anticipata dei mutui anche utilizzando quote dell'avanzo di amministrazione. L'utilizzo delle quote dell'avanzo di amministrazione tiene conto dei tempi tecnici di utilizzazione delle eventuali economie di fondi statali assegnati con vincolo di destinazione, facendone, di conseguenza, slittare la reimpostazione.