(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
            Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Estinzione anticipata di mutui
    1.  La giunta regionale puo' provvedere all'estinzione anticipata
di  precedenti  mutui  contratti  a condizioni piu' onerose di quelle
attuali  di mercato ed e' autorizzata ad assumere nuovi mutui purche'
l'onere   annuale  di  ammortamento  di  questi  ultimi  consenta  la
realizzazione di apprezzabili economie di spesa.
    2.   In  alternativa  all'assunzione  di  nuovi  mutui,  se  piu'
conveniente,  e'  possibile provvedere mediante emissione di prestiti
obbligazionari.
    3.  E'  possibile  provvedere all'estinzione anticipata dei mutui
anche  utilizzando  quote  dell'avanzo di amministrazione. L'utilizzo
delle  quote  dell'avanzo  di  amministrazione  tiene conto dei tempi
tecnici  di  utilizzazione  delle eventuali economie di fondi statali
assegnati  con  vincolo  di  destinazione, facendone, di conseguenza,
slittare la reimpostazione.