(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del
                          31 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Esercizio provvisorio
    1.  Ai sensi dell'Art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.
11,  e  successive  modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2
del   medesimo  articolo,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad
esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e
comunque  non  oltre  il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per
l'anno  2002,  secondo  gli  stati di previsione dell'entrata e della
spesa,  le  eventuali  note  di  variazione  con le disposizioni e le
modalita' previste nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 7.
    2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare i
tre  dodicesimi  degli  stanziamenti  previsti  per  ciascuna  unita'
previsionale di base degli stati di previsione della spesa.
    3.  Il  limite  di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di
spese  obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga  e'  da  intendersi  riferita  a  tutti i casi in cui le norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza delle
erogazioni.
    4.  Sulla  U.P.B.  S03.041 e' autorizzata l'assunzione di impegni
sino  al  limite dello stanziamento previsto per la stessa U.P.B. nel
bilancio di cui al comma 1.
    5.  Lo stanziamento di cui alla U.P.B. S05.079 (cap. 05301) e' da
intendersi  quale  spesa corrente a' termini dell'Art. 20 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche.
    6.  Nei  pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al
pagamento  dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di
spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.
    7.  E'  accertata  al  31 dicembre  2001 l'economia degli impegni
assunti   a   tutto  il  31 dicembre  1996  nonche'  dei  residui  di
stanziamento  accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi
anteriori  al  1997;  sono  fatti  salvi  gli  impegni e i residui di
stanziamento  destinati  agli  interventi  finanziati  o cofinanziati
dall'Unione europea.