(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 39 del 31 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. Ai sensi dell'Art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per l'anno 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalita' previste nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 7. 2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unita' previsionale di base degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 4. Sulla U.P.B. S03.041 e' autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa U.P.B. nel bilancio di cui al comma 1. 5. Lo stanziamento di cui alla U.P.B. S05.079 (cap. 05301) e' da intendersi quale spesa corrente a' termini dell'Art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. 6. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2. 7. E' accertata al 31 dicembre 2001 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 nonche' dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea.