(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del
                           15 maggio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                           IL COMMISSARIO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Ambito oggettivo di applicazione
    1.  La  presente  legge  disciplina  la materia delle opere e dei
lavori  pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge
per  lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli
che  si  realizzano  nel territorio della Regione Puglia, con o senza
l'intervento  finanziario  della  Regione,  o  che  siano proposti al
finanziamento   statale  e/o  comunitario  da  piani  regionali,  con
esclusione  dei  lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo
svolgimento  di  compiti  e  funzioni  mantenuti allo Stato, ai sensi
della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.