(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 15 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito oggettivo di applicazione 1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.