(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n. 137 del 7 settembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga termini 1 Il termine disposto dalla legge reggionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessioene dei pozzi non autorizzati nonche' per la denunci a dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto 12 luglio 1993, n 75, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa scadenza e' fissata per i pozzi a suo tempo autorizzati all'estrazione ai termini dell'art. 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.