(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, n. 137 del
                          7 settembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           Proroga termini
    1 Il termine disposto dalla legge reggionale 6 settembre 1999, n.
26,  come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000,
n.  8,  per  la  richiesta  di concessioene dei pozzi non autorizzati
nonche'  per la denunci a dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del decreto
12 luglio  1993, n 75, viene prorogato al 31 dicembre 2001. La stessa
scadenza   e'   fissata   per   i   pozzi  a  suo  tempo  autorizzati
all'estrazione  ai  termini  dell'art.  7,  comma  6 bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258.