(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Incentivazione all'esodo dei formatori in albo 1. L'albo e l'elenco del personale di cui all'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni sono soppressi. 2. Le disposizioii di cui agli articoli, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge regionale n. 54/1978 sono abrogate. 3. La Regione Puglia riconosce agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui al comma 1 il costo relativo alla corresponsione di una indennita' "una tantum", aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, destinata agli operatori che, avendo maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo, presentino domanda di cessazione dal servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'indennita' di cui al comma 3 viene attribuita nella misura di lire 4 milioni per ciascuno degli anni che separano l'operatore del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi, e comunque fino a un massimo di lire 28.000.000. 5. La Regione Puglia riconosce altresi' agli enti gestori aventi alle proprie dipendenze personale che, gia' iscritto nell'albo e nell'elenco di cui al comma 1, non abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge il diritto al collocamento a riposo e che presenti domanda di cessazione del servizio all'ente di appartenenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione della giunta regionale di approvazione dei criteri per l'utilizzo degli operatori nei centri territoriali per l'impiego, un contributo "una tantum" pari a lire 4.000.000 per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia con arrotondamento ad anno intero del periodo superiore a sei mesi e fino a un massimo di lire 80.000.000. 6. La Regione Puglia corrispondera' direttamente ai formatori, in nome e per conto degli enti gestori, le indennita' e i contributi di cui al precedenti commi sulla base di appositi tabulati nominativi predisposti dagli stessi enti, da trasmettere entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 3 e 5, e contenenti i relativi conteggi, l'importo delle eventuali ritenute di legge, la firma per accettazione dei formatori destinatari con la espressa rinuncia da parte degli stessi alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confonti della Regione, l'impegno dell'ente a ricomprendere la manovra di esodo che interessa le proprie strutture nel progetto di cui all'art. 2. I benefici di cui sopra saranno erogati con apposito atto del settore formazione professionale entro novanta giorni dalla data di ricezione dei predetti tabulati. 7. La giunta regionale, a conclusione del percorso attuativo del presente articolo, attuera', sentite le organizzazioni sindacali, le iniziative da assumere per l'utilizzazione degli operatori che non abbiano usufruito dei benefici di cui ai commi 3 e 5.