(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 "Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori" e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria). - 1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'art. 1, aventi profondita' massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi e' l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprieta' o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18. 2. La documentazione di cui al comma 1 e' sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondita' del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata. 3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o piu' pozzi di cui all'art. 1, esistenti in azienda e con profondita' superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda e' presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, cosi' come modificato dall'Art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati: a) corografia foglio intero (due copie); b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie); c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinita' espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie); d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria; e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122. 4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 17 dicembre 2001 FITTO