(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
               Regione Puglia n. 52 del 4 aprile 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  deliberazione  n.  1692  dell'11 dicembre 2000, con la
quale la giunta regionale ha approvato il regolamento per la raccolta
di  legna  secca  nel  comprensorio  demaniale forestale regionale di
Umbra (Foggia).
    Vista  la decisione protocollo n. 2072, verbale n. 14, seduta del
18 dicembre 2000 della commissione di controllo che ha rilevato che a
termini  dell'Art.  17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
il  controllo  di  legittimita'  sugli atti della Regione si esercita
esclusivamente  sui regolamenti e inoltre che la legge costituzionale
22 novembre  1999,  n.  1,  prevede  che i regolamenti stessi debbano
essere  emanati  dal  presidente  della giunta e conseguentemente che
l'atto  soggetto  a  controllo preventivo puo' essere solo il decreto
emanato dal presidente della giunta.
    Vista  la  successiva  deliberazione  di  chiarimenti  n. 123 del
20 febbraio  2001,  con  la quale la giunta regionale ha approvato lo
schema di regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio
demaniale forestale regionale di Umbra (Foggia).
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  costituzionale  22 novembre  1999,  n.  1,  nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
             Regolamento per la raccolta di legna secca
      nel comprensorio demaniale forestale regionale di "Umbra"
                               Art. 1.
    La  fida  per  la  raccolta  della legna secca giacente sul suolo
nell'ambito   della   foresta   demaniale   regionale   Umbra,  viene
rilasciata, a domanda, dall'ufficio amministrazione foreste demaniali
del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione.
    La  fida  ha  validita'  mensile  e  decorre dal primo all'ultimo
giorno  di  ciascun  mese, a prescindere dalla data di concessione, e
per  la  sola  ed  esclusiva  localita'  indicata  e  precisata sulla
medesima.
    La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto.