(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 10 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; Visto l'Art. 7 del predetto decreto che dispone l'istituzione da parte delle regioni del registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la deliberazione n. 627 dell'8 giugno 2001, adottata dalla giunta regionale di approvazione del presente regolamento; Visto l'Art. 15 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, recante norme di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia.