(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 22 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; Visto l'Art. 60, comma 1 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attivita' venatoria"; Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1155 del 3 agosto 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo all'"Attivita' di tassidermia e di imbalsamazione, Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998; Emana il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 60 comma 1, legge regionale n. 27/1998, disciplina l'attivita' di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. Le funzioni amministrative relative a tali attivita' sono delegate alle province territorialmente competenti.