(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del
                          22 ottobre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  Costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1, nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
    Visto  l'Art.  60,  comma  1  della  legge regionale n. 27 del 13
agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attivita' venatoria";
    Vista  la  deliberazione di giunta regionale n. 1155 del 3 agosto
2001,  con  la  quale  la  giunta regionale ha approvato lo schema di
regolamento    relativo    all'"Attivita'   di   tassidermia   e   di
imbalsamazione, Art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  presente Regolamento, in attuazione dell'Art. 60 comma 1,
legge  regionale  n. 27/1998, disciplina l'attivita' di tassidermia e
imbalsamazione   e  la  detenzione  o  il  possesso  di  preparazioni
tassidermiche e trofei.
    2.  Le  funzioni  amministrative  relative  a tali attivita' sono
delegate alle province territorialmente competenti.