(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del
                          19 dicembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  Costituzionale  22 novembre  1999,  n.  1,  nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
    Visto  l'Art.  2  del regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2
"Regolamento  di  organizzazione  del  gabinetto del presidente della
giunta  regionale",  ai  sensi  del quale il Presidente puo' nominare
quattro  consiglieri,  uno  per  ciascuno  delle seguenti discipline:
giuridica, amministrativa, economica, internazionale;
    Visto  il comma 4 del citato articolo che disciplina, nel caso si
ricorra  a  nominare  i  suddetti  consiglieri  le  modalita'  per la
corresponsione del compenso;
    Vista    la    decisione    della    commissione   di   controllo
sull'amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25 ottobre
2000  - prot. n. 1695/05, assunta in sede di esame del regolamento di
che  trattasi,  allegato alla deliberazione della giunta regionale n.
1245  del 10 ottobre 2000, con la quale, relativamente agli incarichi
di cui sopra, ha osservato che gli stessi debbano essere disciplinati
secondo  la  normativa regionale sulle consulenze e cioe' della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45;
    Vista  la  delibera  di  giunta regionale n. 1686 del 28 novembre
2001,  con  la quale la giunta ha approvato la modifica del succitato
regolamento regionale n. 2/2000;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Il  quarto comma dell'Art. 2 del regolamento regionale 5 dicembre
2000, n. 2 e' sostituito dal seguente:
      "l'incarico  di  consulenza  ai  consiglieri  del presidente e'
disciplinato dalla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
    La  convenzione, da stipularsi con i predetti consiglieri, potra'
prevedere anche il rimborso delle spese".
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 17 dicembre 2001
                                FITTO