(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 185 del
                          24 dicembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge  Costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1, nella parte in cui
attribuisce  al  presidente  della  giunta regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
    Vista  la  legge  regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la
Regione  Puglia  ha fissato i principi e le direttive per l'esercizio
delle  competenze  regionali  in materia di commercio in applicazione
del decreto legislativo n. 114/1998;
    Visto  il  regolamento  regionale  n. 4 del 20 marzo 2001, con il
quale   sono   stati   fissati   gli   indirizzi  e  criteri  per  la
programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;
    Visto  l'Art. 5 del suddetto regolamento regionale, che fissa gli
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita
prevedendo  le  misure  massime  per  ciascuna  area  provinciale per
interventi  di  apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel
tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso;
    Vista  la  delibera  di  giunta regionale n. 1861 del 11 dicembre
2001,  con  la  quale  si  propone la sospensione degli effetti delle
norme concernenti le grandi strutture di vendita;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Sono  sospesi  gli  effetti  del  regolamento  regionale n. 4 del
20 marzo  2001  limitatamente  all'Art.  5  e  delle  norme  ad  esso
collegate     fino    all'approvazione    dell'aggiornamento    della
programmazione  della  rete  di  vendita  e,  comunque,  non oltre il
30 giugno 2002.
    Il  presente regolamento regionale e' dichiarato urgente ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il
giorno  stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Puglia.
      Bari, 21 dicembre 2001
                                FITTO