(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Umbria n. 58 del 28 novembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1.  La  presente  legge,  nel  rispetto dei principi fondamentali
delle  leggi  dello  Stato  e  delle  norme  comunitarie,  disciplina
organicamente  le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione
e  sviluppo  del  settore  forestale, nonche' alla salvaguardia degli
alberi,  della  flora  spontanea  e  del  territorio  sotto l'aspetto
idrogeologico.
    2.  La  presente  legge  promuove  la  gestione sostenibile delle
foreste   in   aderenza  ai  criteri  e  principi  individuati  dalle
Conferenze  ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al
fine   di   ottimizzare   il   mantenimento,   la   conservazione   e
l'utilizzazione  degli  ecosisterni forestali regionali garantendo le
funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.
    3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000,
n.  353,  concernente: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi",
detta  norme  per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attivita'
di   previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  contro  gli  incendi
boschivi.