(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonche' alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico. 2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosisterni forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono. 3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.