(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visti l'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'Art. 1 della legge regionale n. 17/1995 e modificato dall'Art. 6 della legge regionale n. 22/1995, dall'Art. 7, comma 9, della legge regionale n. 9/1996 e dall'Art. 49 della legge regionale n. 13/1998, nonche' l'Art. 22 della legge regionale n. 1/2000, con cui l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a totale o parziale sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i comuni, le province e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento di impianti di immobili di loro proprieta' alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46; Rilevato che, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 della citata legge n. 46/1990, l'intervento e' finalizzato, per gli edifici non adibiti ad uso civile, all'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, lettera a) del medesimo Art. 1; Visto l'Art. 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come modificato dalla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, Art. 22, comma 2, che, nell'ambito delle finalita' previste dall'Art. 5, comma 1, della legge n. 8/1995 come successivamente sostituito e modificato, autorizza un limite decennale di lire 2.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione, e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani; Visto l'Art. 2, comma 41, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che sopprime il limite di spesa decennale, con decorrenza dall'anno 2000, precedentemente autorizzato dall'Art. 1, comma 27, della legge regionale n. 4/1999 e nel contempo autorizza due limiti di spesa decennali, di lire 2.000 milioni, uno con decorrenza dall'anno 2001, l'altro con decorrenza dall'anno 2002, relativamente all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani; Visto l'Art. 3, comma 55, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5, che ha ridotto il predetto limite di spesa decorrente dall'anno 2001 di lire 1.000 milioni e, nel contempo ha autorizzato un nuovo limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni, con decorrenza dall'anno 2003; Considerato che il termine della presentazione delle istanze, fissato originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e' stato prorogato dall'Art. 22, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2000, al 15 dicembre; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto 2000, n. 0291/Pres., registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2000, registro n. 1, foglio n. 36, concernente il regolamento per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'art. 5, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione n. 1081 del 6 aprile 2001, con cui la giunta regionale ha determinato in via preventiva le condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento; Considerato che la deliberazione sopra citata detta criteri di carattere generale e demanda alle direzioni regionali interessate l'esecuzione per la parte di loro competenza; Evidenziato che il citato regolamento introdotto con il decreto del presidente della giunta regionale di cui sopra, non risulta piu' conforme alle previsioni generali di cui alla deliberazione n. 1081 del 6 aprile 2001; Ritenuto necessario, pertanto, per quanto concerne l'esecuzione della parte di competenza della direzione regionale per le autonomie locali, servizio finanziario e contabile, definire nuovi e specifici criteri da applicare per la determinazione dei contributi di cui sopra nonche' le modalita' di presentazione delle relative domande; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto lo statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3688 del 26 ottobre 2001; Decreta: E' approvato il regolamento, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale, per la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per l'adeguamento degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della Regione e degli impianti natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di sicurezza di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, come previsto dall'Art. 5, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, successivamente sostituito e modificato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra', quindi, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 novembre 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 21 novembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 64