(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visti l'art. 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come
sostituito  dall'Art. 1 della legge regionale n. 17/1995 e modificato
dall'Art.  6  della legge regionale n. 22/1995, dall'Art. 7, comma 9,
della  legge regionale n. 9/1996 e dall'Art. 49 della legge regionale
n.  13/1998,  nonche'  l'Art. 22 della legge regionale n. 1/2000, con
cui  l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere a comuni,
province   e  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,
contributi  pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, a
totale  o  parziale  sollievo  degli  oneri  in  linea capitale e per
interessi,  relativi  all'ammortamento  dei  mutui  che  i comuni, le
province  e  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza
stipulano  per  finanziare  l'esecuzione  di  opere di adeguamento di
impianti di immobili di loro proprieta' alle prescrizioni di cui alla
                     legge 5 marzo 1990, n. 46;
    Rilevato che, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 della citata legge n.
46/1990,  l'intervento e' finalizzato, per gli edifici non adibiti ad
uso civile, all'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, lettera
a) del medesimo Art. 1;
    Visto  l'Art. 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999,
n.  4,  come modificato dalla legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1,
Art. 22, comma 2, che, nell'ambito delle finalita' previste dall'Art.
5,  comma  1, della legge n. 8/1995 come successivamente sostituito e
modificato,  autorizza  un  limite  decennale  di  lire 2.000 milioni
annui,  a  decorrere  dall'anno  2000,  relativamente all'adeguamento
degli  impianti  di edifici scolastici siti in qualsiasi comune della
Regione,  e  degli  impianti  natatori  siti  nei  comuni  dichiarati
interamente montani;
    Visto l'Art. 2, comma 41, della legge regionale 22 febbraio 2000,
n.  2,  che  sopprime  il  limite  di spesa decennale, con decorrenza
dall'anno  2000,  precedentemente  autorizzato dall'Art. 1, comma 27,
della  legge  regionale n. 4/1999 e nel contempo autorizza due limiti
di  spesa  decennali,  di  lire  2.000  milioni,  uno  con decorrenza
dall'anno  2001, l'altro con decorrenza dall'anno 2002, relativamente
all'adeguamento degli impianti di edifici scolastici e degli impianti
natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani;
    Visto l'Art. 3, comma 55, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 5, che ha ridotto il predetto limite di spesa decorrente dall'anno
2001  di  lire  1.000 milioni e, nel contempo ha autorizzato un nuovo
limite  di  spesa  decennale  di  lire  1.000 milioni, con decorrenza
dall'anno 2003;
    Considerato  che  il  termine  della presentazione delle istanze,
fissato  originariamente al 31 agosto di ciascun anno di riferimento,
ai  sensi  dell'Art.  5,  comma  1, della legge regionale 14 febbraio
1995,  n.  8,  e'  stato prorogato dall'Art. 22, comma 1, della legge
regionale n. 1 del 2000, al 15 dicembre;
    Visto  il decreto del presidente della giunta regionale 11 agosto
2000,  n.  0291/Pres.,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data
26 settembre  2000,  registro  n.  1,  foglio  n.  36, concernente il
regolamento  per la determinazione dei criteri per la concessione dei
contributi  pluriennali a comuni, province e istituzioni pubbliche di
assistenza  e  beneficenza a sollievo degli oneri di ammortamento per
l'adeguamento  degli impianti di edifici scolastici siti in qualsiasi
comune  della  Regione  e  degli  impianti  natatori  siti nei comuni
dichiarati  interamente  montani  alle norme di sicurezza di cui alla
legge  5 marzo  1990,  n.  46, come previsto dall'art. 5, della legge
regionale  14  febbraio  1995,  n.  8,  e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista  la  deliberazione  n.  1081  del 6 aprile 2001, con cui la
giunta  regionale  ha  determinato  in  via  preventiva le condizioni
relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi
a sollievo degli oneri di ammortamento;
    Considerato  che  la  deliberazione sopra citata detta criteri di
carattere  generale  e  demanda  alle direzioni regionali interessate
l'esecuzione per la parte di loro competenza;
    Evidenziato  che  il citato regolamento introdotto con il decreto
del  presidente della giunta regionale di cui sopra, non risulta piu'
conforme  alle  previsioni generali di cui alla deliberazione n. 1081
del 6 aprile 2001;
    Ritenuto  necessario,  pertanto, per quanto concerne l'esecuzione
della  parte di competenza della direzione regionale per le autonomie
locali,  servizio finanziario e contabile, definire nuovi e specifici
criteri  da  applicare  per  la  determinazione dei contributi di cui
sopra nonche' le modalita' di presentazione delle relative domande;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto lo statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3688 del
26 ottobre 2001;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  regolamento,  nel  testo  allegato quale parte
integrante  e  sostanziale,  per la determinazione dei criteri per la
concessione   dei   contributi   pluriennali  a  comuni,  province  e
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza a sollievo degli
oneri  di  ammortamento  per  l'adeguamento degli impianti di edifici
scolastici  siti  in  qualsiasi comune della Regione e degli impianti
natatori siti nei comuni dichiarati interamente montani alle norme di
sicurezza  di  cui  alla  legge  5 marzo  1990,  n. 46, come previsto
dall'Art.   5,   della   legge  regionale  14 febbraio  1995,  n.  8,
successivamente sostituito e modificato.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  verra', quindi, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 novembre 2001
                                TONDO
Registrato alla Corte dei conti, Udine, addi' 21 novembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 64