(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 3 del
                          29 gennaio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Proroga dei contratti
    1. Nelle more del recepimento del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422,  allo scopo di assicurare la continuita' territoriale
dei  servizi  notturni di collegamento marittimo tra la Sardegna e le
sue  isole  minori,  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
prorogare,  con  effetto  dal  1  gennaio  2001,  e fino alla data di
aggiudicazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2002,
i contratti in essere per l'esercizio dei collegamenti medesimi.
    2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
fa fronte:
      a) per  l'anno  2001, per l'importo valutato in euro 1.808.000,
con  le  somme  sussistenti  nel  conto dei residui della UPB S13.017
(cap. 13039);
      b) per  l'anno  2002, per l'importo valutato in euro 3.098.741,
con il bilancio 2002-2004 (UPB S13.017).