(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 49 del 10 ottobre 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 10 del regolamento regionale n. 21/1989 1. L'art. 10 del regolamento regionale 26 giugno 1989, n. 21 e sostituito dal seguente: "Art. 10 (Corrispondenza in arrivo). - 1. La corrispondenza indirizzata alla Regione, suoi organi e strutture, ad essi recapitata con qualsiasi mezzo e su qualunque supporto, deve essere consegnata all'unita' archivistica della sede competente alla trattazione. 2. L'unita' archivistica dispone lo smistamento immediato della corrispondenza normativa pervenuta tramite fax o e-mail e di quella pervenuta anche con altri mezzi ed indirizzata nominativamente al presidente della giunta regionale od ai singoli assessori, nonche' di tutta la corrispondenza recante la dicitura "riservata", e/o "personale", o equivalente. La medesima e' in ogni caso assoggettata a protocollazione dopo la visione da parte degli interessati. 3. Gli addetti all'archivio effettuano l'apertura della corrispondenza, ad eccezione di quella di cui al comma 2 ed appongono sulla stessa il timbro a calendario di posta in arrivo. Il direttore regionale o persona da questi delegata provvede all'assegnazione della corrispondenza. La corrispondenza, siglata dal direttore o da persona delegata, e' restituita all'archivio, che provvede alla immediata protocollazione e classificazione oltre che alla registrazione in protocollo ed infine allo smistamento della stessa. 4. In sede di assegnazione della corrispondenza sono evidenziati i documenti urgenti, i quali sono trattati con precedenza su tutta la corrispondenza ordinaria. 5. La documentazione erroneamente assegnata deve essere immediatamente restituita all'archivio per le necessarie rettifiche. 6. Gli addetti all'archivio, qualora accertino il cattivo stato dei mezzi di chiusura di plichi, lettere o pacchi, tali da far temere danni o manomissioni, provvedono all'apertura degli stessi in presenza di due testimoni, redigendo apposito verbale dell'operazione ed assumendo il verbale stesso al protocollo. 7. Con apposita disposizione del segretario generale della presidenza della giunta regionale e' regolamentato il ricevimento della corrispondenza consegnata presso la sede della presidenza della giunta regionale dopo le ore quattordici del venerdi'. 8. Gli addetti all'archivio sono tenuti a rilasciare ricevuta su apposito modello di plichi raccomandati o assimilati, o che in ogni caso comportino una dichiarazione di ricevimento".