(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                     n. 49 del 10 ottobre 2001)

                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
   Sostituzione dell'Art. 10 del regolamento regionale n. 21/1989
    1.  L'art.  10  del  regolamento  regionale 26 giugno 1989, n. 21
e sostituito dal seguente:
      "Art.  10  (Corrispondenza  in  arrivo). - 1. La corrispondenza
indirizzata alla Regione, suoi organi e strutture, ad essi recapitata
con  qualsiasi  mezzo e su qualunque supporto, deve essere consegnata
all'unita' archivistica della sede competente alla trattazione.
    2.  L'unita'  archivistica dispone lo smistamento immediato della
corrispondenza  normativa  pervenuta tramite fax o e-mail e di quella
pervenuta  anche  con  altri  mezzi ed indirizzata nominativamente al
presidente della giunta regionale od ai singoli assessori, nonche' di
tutta   la   corrispondenza  recante  la  dicitura  "riservata",  e/o
"personale",  o equivalente. La medesima e' in ogni caso assoggettata
a protocollazione dopo la visione da parte degli interessati.
    3.   Gli   addetti   all'archivio   effettuano  l'apertura  della
corrispondenza, ad eccezione di quella di cui al comma 2 ed appongono
sulla  stessa il timbro a calendario di posta in arrivo. Il direttore
regionale  o  persona  da  questi  delegata provvede all'assegnazione
della  corrispondenza.  La corrispondenza, siglata dal direttore o da
persona  delegata,  e'  restituita  all'archivio,  che  provvede alla
immediata   protocollazione   e   classificazione   oltre   che  alla
registrazione in protocollo ed infine allo smistamento della stessa.
    4.  In sede di assegnazione della corrispondenza sono evidenziati
i documenti urgenti, i quali sono trattati con precedenza su tutta la
corrispondenza ordinaria.
    5.   La   documentazione   erroneamente   assegnata  deve  essere
immediatamente restituita all'archivio per le necessarie rettifiche.
    6.  Gli  addetti all'archivio, qualora accertino il cattivo stato
dei mezzi di chiusura di plichi, lettere o pacchi, tali da far temere
danni   o  manomissioni,  provvedono  all'apertura  degli  stessi  in
presenza di due testimoni, redigendo apposito verbale dell'operazione
ed assumendo il verbale stesso al protocollo.
    7.  Con  apposita  disposizione  del  segretario  generale  della
presidenza  della  giunta  regionale  e' regolamentato il ricevimento
della corrispondenza consegnata presso la sede della presidenza della
giunta regionale dopo le ore quattordici del venerdi'.
    8.  Gli addetti all'archivio sono tenuti a rilasciare ricevuta su
apposito  modello  di plichi raccomandati o assimilati, o che in ogni
caso comportino una dichiarazione di ricevimento".