(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del 26 ottobre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. E' fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, di preparare, detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive. 2. il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che la ingerisce, ad esclusione delle attivita' di derattizzazione di cui all'art. 2. 3. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.