(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 53 del
                          26 ottobre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  E'  fatto  divieto,  ai fini della tutela della salute umana,
dell'igiene   pubblica   e  dell'ambiente,  di  preparare,  detenere,
utilizzare  ed  abbandonare  esche  o  bocconi  avvelenati contenenti
sostanze velenose o nocive.
    2.   il  divieto  si  applica  a  qualsiasi  sostanza  ingeribile
preparata   idonea  a  causare  intossicazioni,  lesioni  o  comunque
sofferenze   all'animale   che  la  ingerisce,  ad  esclusione  delle
attivita' di derattizzazione di cui all'art. 2.
    3. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992,
n.  157  concernenti  il  divieto  di  uso  dei bocconi e delle esche
avvelenate   come  mezzi  di  caccia  e  le  sanzioni  relative  alla
violazione di tale divieto.