(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 52 del 20 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'art. 8
    1.  L'art.  8  della  legge  regionale  28  giugno  1982,  n.  16
(Costituzione  della  societa'  finanziaria regionale per lo sviluppo
economico   della   Regione  Valle  d'Aosta),  da  ultimo  sostituito
dall'art.  4,  comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41
(Legge  finanziaria  per  gli  anni  1998/2000),  e'  sostituito  dal
seguente:      "Art.  8  (Capitale sociale). - 1. Il capitale sociale
della  Finaosta  e'  fissato  fino ad un massimo di Euro 112.000.000,
suddiviso in 112.000.000 di azioni di valore nominale unitario pari a
Euro  1,  da  sottoscrivere  nei  tempi  e con le modalita' stabilite
dall'assemblea straordinaria dei soci.".