(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 20 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 8 1. L'art. 8 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000), e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Capitale sociale). - 1. Il capitale sociale della Finaosta e' fissato fino ad un massimo di Euro 112.000.000, suddiviso in 112.000.000 di azioni di valore nominale unitario pari a Euro 1, da sottoscrivere nei tempi e con le modalita' stabilite dall'assemblea straordinaria dei soci.".