(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 52 del 20 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste
il  servizio  di  soccorso  sulle piste di sci di discesa, la Regione
assume   a   proprio  carico  le  spese  necessarie  per  assicurarne
l'effettuazione.