(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 20 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l'effettuazione.