(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
           Regione Valle d'Aosta n. 3 dell'8 gennaio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   La   presente  legge  disciplina,  fino  alla  riattivazione
dell'albo  regionale  di  preselezione di cui all'Art. 23 della legge
regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori
pubblici)   e,   comunque,   non   oltre   il  31 dicembre  2003,  la
partecipazione  alle  gare  d'appalto di lavori pubblici di interesse
regionale  di  importo  a base d'asta non superiore a 1.032.913 euro,
indette  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  dagli  altri enti
aggiudicatori  o  realizzatori  di cui all'Art. 3, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 12/1996.