(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 3 dell'8 gennaio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, fino alla riattivazione dell'albo regionale di preselezione di cui all'Art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, la partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta non superiore a 1.032.913 euro, indette dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'Art. 3, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/1996.