(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto, finalita', ordinamento 1. La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonche' le modalita' organizzative e di finanziamento dell'agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 2. L'agenzia e' ente strumentale della Regione con compiti di supporto tecnico in materia di sanita' e servizi sociali. 3. Dell'agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalita' previste dall'art. 23 dello statuto. 4. L'agenzia e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.