(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del
                          4 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                   Oggetto, finalita', ordinamento
    1.  La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonche'
le  modalita' organizzative e di finanziamento dell'agenzia regionale
socio  sanitaria,  di seguito denominata agenzia, in attuazione della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e successive
modificazioni.
    2.  L'agenzia  e'  ente  strumentale della Regione con compiti di
supporto tecnico in materia di sanita' e servizi sociali.
    3.  Dell'agenzia  possono avvalersi le commissioni consiliari, in
relazione  alla  loro competenza, con le modalita' previste dall'art.
23 dello statuto.
    4.    L'agenzia    e'    dotata   di   autonomia   organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile.