(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                     n. 109 del 4 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  L'organizzazione  e la gestione dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale  delle  Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono
disciplinati,  in  attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n.  270 "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a
norma  dell'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n.  421", secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge,
che forma parte integrante della stessa.
    2.  L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato
solo  con  leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la
Regione  del Veneto, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e le
Province autonome di Bolzano e Trento.