(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. O g g e t t o 1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinati, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'Art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa. 2. L'accordo allegato alla presente legge puo' essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e Trento.