(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  in conformita' a quanto stabilito dallo statuto
regionale  ed  in  particolare  dall'art. 5, assume la programmazione
come  metodo  di  intervento,  in  concorso  con  lo Stato e gli enti
locali,  definendo  obiettivi,  criteri  e  modalita'  della  propria
azione, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.