(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in conformita' a quanto stabilito dallo statuto regionale ed in particolare dall'art. 5, assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalita' della propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarieta'.