(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
    Modifica  dell'art.  2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18
"interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni
della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio
1991, n. 19 e successive modificazioni"
    1.  La  lettera  a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale
7 aprile  1994,  n.  18,  come  da  ultimo sostituita dal comma 1 del
l'art.  87  della  legge  regionale  28 gennaio  2000, n. 5, e' cosi'
sostituita:
      "a)   le   piccole   e   medie  imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione   96/280/CE  della  commissione  del  3 aprile  1996,
pubblicata   nella   GUCE  L107  del  30  aprile  1996  e  successive
modificazioni,  incluse  quelle  artigiane e le cooperative, operanti
nei  settori  dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi
alle  imprese,  dell'offerta  turistica,  degli  impianti  a  fune in
servizio  pubblico,  limitatamente alle attivita' ammissibili in base
alla  vigente  disciplina  comunitaria  in materia di aiuti di Stato.
Tali  imprese  devono  avere  sede  operativa  nel  territorio di cui
all'art. 1;".