(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 109 del 4 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18, come da ultimo sostituita dal comma 1 del l'art. 87 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, e' cosi' sostituita: "a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata nella GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e le cooperative, operanti nei settori dell'industria, dei trasporti e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attivita' ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio di cui all'art. 1;".