(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del 7 febbraio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera i) del primo comma dell'Art. 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e' sostituita dalla seguente: "i) navigare con unita' da diporto dotate di motore con potenza superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle della presa della Miorina". 2. Dopo il quarto comma dell'Art. 12 della legge regionale n. 53/1978 e' inserito il seguente: "La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani di settore, e' consentita subordinatamente alla stipulazione di apposita convenzione con la Regione Piemonte, sentito il parere dell'ente di gestione.