(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 6 del
                          7 febbraio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  La  lettera  i)  del  primo  comma  dell'Art.  12 della legge
regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della
Valle del Ticino) e' sostituita dalla seguente:
    "i)  navigare  con unita' da diporto dotate di motore con potenza
superiore a venti cavalli vapore nelle acque del fiume Ticino a valle
della presa della Miorina".
    2. Dopo  il  quarto  comma  dell'Art. 12 della legge regionale n.
53/1978 e' inserito il seguente:
    "La  realizzazione  di  infrastrutture  e di impianti previsti da
piani  e  programmi di rilievo regionale e nazionale, ovvero da piani
di  settore,  e'  consentita  subordinatamente  alla  stipulazione di
apposita  convenzione  con  la  Regione  Piemonte,  sentito il parere
dell'ente di gestione.