(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
                     n. 4 dell'8 febbraio 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
     Modifica dell'art. 49 della legge regionale n. 23 del 1998
    1.  Il  comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 23 del 1998
e' sostituito dal seguente:
    "1.   Ai  fini  dell'attivita'  venatoria  nel  territorio  della
Sardegna  e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui
all'art.  48  nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre
ed  il  28 febbraio  dell'anno successivo, a condizione che le specie
non  siano  cacciate  durante  il  periodo  della  nidificazione, ne'
durante  le  varie  fasi  della  riproduzione  e  della dipendenza e,
qualora  si tratti di specie migratorie, non vengano cacciate durante
il  periodo  della  riproduzione  e  durante  il  ritorno al luogo di
nidificazione, con le seguenti eccezioni:
      a) Cinghiale   (Sus  scrofa)  dal  1  novembre  al  31  gennaio
dell'anno successivo.
      b) Tortora  selvatica  (Streptopelia  turtur)  dal primo giorno
di settembre per un massimo di due giornate.".