(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 27 novembre 2001). IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto l'Art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70; Visto l'Art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30; Udito il parere n. 606/2001 reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 10 settembre 2001; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 355 del 25 settembre 2001; Su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le indennita' di funzione dei sindaci e dei presidenti delle province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle commissioni consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nonche' al trattamento economico fondamentale dei segretari, nelle misure minime riportate nella tabella A) allegata. 2. In ogni caso l'importo dell'indennita' di funzione del presidente della provincia regionale e del sindaco del comune capoluogo di provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo determinato nell'allegata tabella A) che risulti maggiore.