(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del
                         27 novembre 2001).
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  l'Art.  2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del
governo  e  dell'amministrazione  della Regione Sicilia approvato con
decreto del Presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
    Visto l'Art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
    Udito  il  parere  n.  606/2001  reso  dal consiglio di giustizia
amministrativa  per la Regione Sicilia nell'adunanza del 10 settembre
2001;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 355 del 25
settembre 2001;
    Su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali;
    Emana il seguente regolamento:
                               Art. 1.

    1.  Le  indennita' di funzione dei sindaci e dei presidenti delle
province regionali e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali e
provinciali  per la partecipazione alle adunanze dei consigli e delle
commissioni  consiliari sono stabiliti avendo riguardo alle categorie
degli  amministratori  e  alle  dimensioni  demografiche  degli  enti
locali,  nonche' al trattamento economico fondamentale dei segretari,
nelle misure minime riportate nella tabella A) allegata.
    2.  In  ogni  caso  l'importo  dell'indennita'  di  funzione  del
presidente  della  provincia  regionale  e  del  sindaco  del  comune
capoluogo  di  provincia  devono  essere  equivalenti, prendendo come
riferimento   l'importo  determinato  nell'allegata  tabella  A)  che
risulti maggiore.