(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 37 del 7 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  I consorzi idraulici di seconda categoria sono soppressi alla
chiusura  dei  rispettivi  esercizi  finanziari in corso alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge. Dalla data di soppressione
cessa la potesta' impositiva dei predetti consorzi.
    2.  A  partire  dall'esercizio  relativo  all'anno 2001 restano a
carico  della Regione le somme dovute dai privati, ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i
lavori  di  manutenzione  relativi ad opere idrauliche classificate o
classificabili in seconda categoria.