(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 7 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. I consorzi idraulici di seconda categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di soppressione cessa la potesta' impositiva dei predetti consorzi. 2. A partire dall'esercizio relativo all'anno 2001 restano a carico della Regione le somme dovute dai privati, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni e integrazioni, per le nuove opere e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche classificate o classificabili in seconda categoria.