(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 7 novembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 2-bis 1. L'art. 2-bis e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sull'indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del cinque per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato, e una trattenuta facoltativa del diciassette per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio".