(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                     n. 37 del 7 novembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'art. 2-bis
    1. L'art. 2-bis e' abrogato e sostituito dal seguente:
      "Sull'indennita'  di  carica  di cui all'art. 2 e' disposta una
trattenuta  obbligatoria  nella misura del cinque per cento, a titolo
di  contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato,
e  una  trattenuta facoltativa del diciassette per cento, a titolo di
contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio".