(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 43 del
                          31 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                            O g g e t t o

    1.  La  presente  legge,  in  attuazione  del decreto legislativo
11 maggio  1999,  n.  152 concernente disposizioni sulla tutela delle
acque  dall'inquinamento,  come  modificato  dal  decreto legislativo
18 agosto   2000,   n.  258  concernente  disposizioni  correttive  e
integrative  del  decreto  legislativo  n.  152/1999,  detta norme in
materia di scarico di acque reflue.
    2. Ai fini della presente legge si intende per:
      a) decreto  legislativo: il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n.  152  (Disposizioni  sulla  tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti   da   fonti   agricole)   come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258);
      b) legge  n. 36/1994: legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni
in materia di risorse idriche);
      c) legge  regionale n. 81/1995: legge regionale 27 luglio 1995,
n.  81  (Norme  di  attuazione  della  legge  5 gennaio  1994,  n. 36
"Disposizioni in materia di risorse idriche");
      d) autorita'   di   ATO:  l'autorita'  di  ambito  territoriale
ottimale di cui alla legge regionale n. 81/1995;
      e) acque  reflue  domestiche:  le acque reflue domestiche cosi'
come definite all'Art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
n. 152/1999;
      f) acque  reflue  urbane:  le  acque  reflue  urbane cosi' come
definite  all'Art.  2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n.
152/1999;
      g) acque  reflue industriali: le acque reflue industriali cosi'
come definite all'Art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
n. 152/1999;
      h) legge regionale n. 88/1998: legge regionale 1 dicembre 1998,
n.  88  (Attribuzione  agli  enti  locali e disciplina generale delle
funzioni  amministrative  e  dei  compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,
tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  e  gestione  dei rifiuti,
risorse  idriche  e  difesa del suolo, energia e risorse geotermiche,
opere  pubbliche,  viabilita'  e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).