(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1 marzo 2002)> IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 16 del Titolo II della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 e' abrogato e sostituito dal seguente: "1. In ciascun capoluogo di provincia e' istituita, ai sensi dell'Art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato. 2. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composta: a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella provincia, designati in base al loro grado di rappresentativita' delle organizzazione artigiane piu' rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia; b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado di rappresentativita' delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nella provincia; c) da un rappresentante della direzione provinciale dell'INAIL; d) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro; e) da un rappresentante della direzione provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 3. La commissione elegge fra i propri componenti il presidente il vice presidente. Il presidente e' eletto fra i componenti di cui alla lettera a). 4. Le commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore. 5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente della giunta regionale puo' provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 6. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere adottate a maggioranza dei presenti comutando gli astenuti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 7. I componenti della commissione decadono automaticamente dall'ufficio nei casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive. 8. La decadenza e' pronunciata dal presidente della giunta regionale. 9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della giunta con le procedure precedenti. 10. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del profilo professionale ottavo livello. Nominato con decreto dal direttore generale del dipartimento "Industria - commercio - artigianato".