(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale
           della Regione Calabria n. 4 del 1 marzo 2002)>

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  L'art.  16  del  Titolo  II della legge regionale 25 novembre
1989, n. 8 e' abrogato e sostituito dal seguente:
    "1.  In  ciascun  capoluogo  di  provincia e' istituita, ai sensi
dell'Art.  9  della  legge  8 agosto  1985,  n.  443,  la Commissione
provinciale  per  l'artigianato,  quale organo di rappresentanza e di
tutela dell'artigianato.
    2. La Commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con
decreto del presidente della giunta regionale ed e' composta:
      a) da  sei  titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti
nella    provincia,    designati   in   base   al   loro   grado   di
rappresentativita'     delle     organizzazione     artigiane    piu'
rappresentative a livello nazionale e presenti nella provincia;
      b) da  tre  esperti in materia giuridico-economica designati in
base al loro grado di rappresentativita' delle associazioni artigiane
maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  operanti  nella
provincia;
      c) da un rappresentante della direzione provinciale dell'INAIL;
      d) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro;
      e) da    un    rappresentante   della   direzione   provinciale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    3. La commissione elegge fra i propri componenti il presidente il
vice presidente. Il presidente e' eletto fra i componenti di cui alla
lettera a).
    4.  Le  commissioni  durano in carica cinque anni e alla scadenza
sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.
    5.  Le  designazioni  dei  componenti devono essere comunicate al
presidente   della   giunta   regionale  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta,  trascorsi  i  quali  il presidente della giunta regionale
puo'  provvedere  ugualmente  alle  nomine  in base alle designazioni
pervenute  e  le  commissioni  sono  validamente costituite e possono
funzionare con la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
    6.   Per   la  validita'  delle  riunioni  della  commissione  e'
necessaria  la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le
deliberazioni,  devono  essere  adottate  a  maggioranza dei presenti
comutando  gli  astenuti;  in caso di parita' di voti prevale il voto
del presidente.
    7.   I  componenti  della  commissione  decadono  automaticamente
dall'ufficio  nei  casi  di  perdita  dei  requisiti richiesti per la
nomina  e  per  mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute
per tre riunioni consecutive.
    8.  La  decadenza  e'  pronunciata  dal  presidente  della giunta
regionale.
    9.  I  componenti  se  deceduti  o  dimissionari  o decaduti sono
sostituiti dal Presidente della giunta con le procedure precedenti.
    10. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale del
profilo  professionale  ottavo  livello.  Nominato  con  decreto  dal
direttore   generale   del  dipartimento  "Industria  -  commercio  -
artigianato".