(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale
            della Regione Calabria n. 4 del 1 marzo 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  Alla  fine del primo comma dell'Art. 3, dopo le parole "della
presente  legge"  sono aggiunte le parole: ", indicando la data dalla
quale chiede di essere esonerato dal servizio".
    2.  Dopo  il  primo comma dell'Art. 3, viene aggiunto il seguente
comma:  "1-bis.  Il  dipendente  puo'  rinunciare  al richiesto esodo
volontario  con  domanda  da  presentarsi  almeno trenta giorni prima
della data indicata per la cessazione del servizio".