(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 1 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla fine del primo comma dell'Art. 3, dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole: ", indicando la data dalla quale chiede di essere esonerato dal servizio". 2. Dopo il primo comma dell'Art. 3, viene aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il dipendente puo' rinunciare al richiesto esodo volontario con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del servizio".