(Pubblicata   nel   supplemento  straordinario  n.  3  al  Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione degli
articoli  9  e  117  della  Costituzione e dell'art. 56 dello statuto
regionale,  per  il  conseguimento  dei  fini di tutela e di sviluppo
dell'artigianato  e  per la valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali
e di servizio, disciplina:
      a) gli   interventi  nel  settore  dell'artigiano  artistico  e
tradizionale;
      b) gli  interventi  diretti  a  favorire l'insediamento in aree
attrezzate e nei centri storici;
      c) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto.