(Pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 16 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Calabria con la presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'art. 56 dello statuto regionale, per il conseguimento dei fini di tutela e di sviluppo dell'artigianato e per la valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche, tradizionali e di servizio, disciplina: a) gli interventi nel settore dell'artigiano artistico e tradizionale; b) gli interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici; c) la formazione professionale e l'occupazione nel comparto.