(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        50 del 4 aprile 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 50 del 1996
    1.  L'art.  2  della  legge  regionale 24 dicembre 1996, n. 50 e'
sostituito dal seguente:
    "1.  Hanno  diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente
legge   tutti   gli  studenti,  indipendentemente  dalla  Regione  di
provenienza,  regolarmente  iscritti  alle universita', agli istituti
universitari, agli istituti superiori di grado universitario, ed alle
seguenti  istituzioni  previste  dall'Art.  1 della legge 21 dicembre
1999,  n  508:  Accademie  di  Belle  Arti, istituti superiori per le
industrie  artistiche  (ISIA),  conservatori  di  musica  ed istituti
musicali  pareggiati  -  di  seguito indicati, ai fini della presente
legge,   con  il  termine  "Universita'"  -  aventi  sede  legale  in
Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale.
      2.  Gli  studenti  stranieri  fruiscono delle provvidenze e dei
servizi  per il DSU secondo quanto stabilito dall'Art. 20 della legge
statale.".