(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 50 del 4 aprile 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 50 del 1996 1. L'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 e' sostituito dal seguente: "1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui alla presente legge tutti gli studenti, indipendentemente dalla Regione di provenienza, regolarmente iscritti alle universita', agli istituti universitari, agli istituti superiori di grado universitario, ed alle seguenti istituzioni previste dall'Art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n 508: Accademie di Belle Arti, istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), conservatori di musica ed istituti musicali pareggiati - di seguito indicati, ai fini della presente legge, con il termine "Universita'" - aventi sede legale in Emilia-Romagna e che rilasciano titoli aventi valore legale. 2. Gli studenti stranieri fruiscono delle provvidenze e dei servizi per il DSU secondo quanto stabilito dall'Art. 20 della legge statale.".