(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, all'Art. 118, autorizza - tra l'altro - l'amministrazione regionale a erogare contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attivita' per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore e utente; Considerato che con decreto n. 0190/Pres. del 17 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1999, registro n. 1, foglio n. 286, sono state disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni in parola per gli esercizi finanziari 1999-2000; Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e modalita' per l'assegnazione dei contributi, come disposto dall'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3449 del 18 ottobre 2001; Decreta: E' approvato, ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000, il "Regolamento per l'assegnazione dei contributi a favore delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 novembre 2001 TONDO (*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.