(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 13 febbraio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, all'Art.
118,  autorizza - tra l'altro - l'amministrazione regionale a erogare
contributi  alle  associazioni  per la tutela dei consumatori e degli
utenti  per  la realizzazione di programmi e di progetti di attivita'
per  l'informazione,  l'educazione,  la formazione, l'assistenza e la
tutela  del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto
consumatore e utente;
    Considerato  che  con  decreto  n. 0190/Pres. del 17 giugno 1999,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 13 luglio 1999, registro n. 1,
foglio  n. 286, sono state disciplinate le modalita' di presentazione
delle domande di contributo da parte delle associazioni in parola per
gli esercizi finanziari 1999-2000;
    Ritenuto    di   procedere   all'approvazione   del   regolamento
concernente  i criteri e modalita' per l'assegnazione dei contributi,
come  disposto  dall'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3449 del
18 ottobre 2001;
                              Decreta:
    E'  approvato,  ai  sensi  dell'Art.  30 della legge regionale n.
7/2000,  il  "Regolamento  per l'assegnazione dei contributi a favore
delle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti", nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto verra' (*) inviato alla Corte dei conti per
la   registrazione   e   successivamente  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
      Trieste, 5 novembre 2001
                                TONDO
    (*) Disposizione  soppressa  in  applicazione della deliberazione
della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.