IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, che prevede la concessione di finanziamenti (misura massima del contributo 100 per cento) per favorire l'ammodernamento e gli interventi di manutenzione straordinaria, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari che sono gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale e che sono utilizzati come binari di collegamento tra le unita' produttive insediate nelle zone industriali e la rete ferroviaria gestita dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Visti gli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con cui si dispone che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilita' e dei trasporti; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale dell'8 novembre 2001, n. 3794; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante modalita' e criteri di concessione dei contributi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai consorzi ed enti di sviluppo industriale in applicazione dell'Art. 1 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' (*) inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 novembre 2001 TONDO (*) Disposizione soppressa in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 4083 del 27 novembre 2001.