(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il proprio decreto n. 069/Pres. del 13 marzo 2001, registrato alta Corte dei conti il 22 marzo 2001, registro n. 1, foglio n. 19, con il quale e' stato approvato il regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000; Visto il regolamento (CE) n. 784/2001 della Commissione del 23 aprile 2001 recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000 ed in particolare l'Art. 1, comma 1, il quale prevede l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto, per l'attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, soltanto se necessari dal punto di vista tecnico ed in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano; Ritenuto di precisare che l'utilizzo dei diritti di nuovo impianto in proporzione non superiore al 10% della superficie totale compresa nel piano e' possibile soltanto nel caso che la suddetta quota di superficie sia necessaria al raggiungimento della superficie minima ristrutturabile e riconvertibile prevista dall'Art. 7 del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Ritenuto di precisare che il contributo concesso a favore di ciascun ettaro di superficie ristrutturata e riconvertita utilizzando i diritti di nuovo impianto, e' ridotto di Euro 2.582,28 (L. 5.000.000); Ritenuto di precisare che in ogni caso il reimpianto del vigneto deve essere realizzato con una densita' non inferiore a 3.000 ceppi per ettaro abbinata ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio Capovolto, Cordone Speronato, Casarsa; Ritenuto necessario ridurre da ettari 0.5 ad ettari 0.3, per le sole zone di collina, la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano; Ritenuto di precisare che relativamente ai piani presentati in forma collettiva ed inseriti in graduatoria in posizione utile per beneficiare dei finanziamenti previsti per l'ultima campagna di validita' del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (2004-2005), in relazione alle disponibilita' finanziarie, sara' attribuita priorita' ai singoli richiedenti che hanno la minore eta'; Vista la nota del 26 novembre 2001, prot. n. 3175, con la quale il comitato per la verifica di conformita' dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione istituito ai sensi dell'Art. 7, paragrafo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria la proposta di modifica del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed ha richiesto alcune precisazioni; Vista la nota della direzione regionale dell'agricoltura dell'11 dicembre 2001, prot. n. 26559, con la quale e' stato trasmesso il testo contenente le integrazioni richieste; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2002, Decreta: Sono approvate le "Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000", approvato con decreto del presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farle osservare come modifiche a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 15 febbraio 2002 TONDO