(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 12 del 20 marzo 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio  del
17 maggio  1999,  recante "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti";
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1750/1999 della commissione del
23 luglio 1999, recante "Disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte  del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)"
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. C
(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il
documento  di  programmazione  fondato  sul  piano di sviluppo rurale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (P.S.R.);
    Visto  il  decreto del presidente della Regione 4 luglio 2001, n.
0247/Pres.,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  7 agosto  2001,
registro n.  1,  foglio  n.  34,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento  applicativo  della  misura  "b  -  Insediamento  giovani
agricoltori";
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1763/2001 della commissione del
6 settembre  2001,  che ulteriormente modifica il ripetuto Reg. CE n.
1750/1999;
    Considerato  che  con  nota n. AGR/1-15/23703 del 23 ottobre 2001
sono  state  comunicate alla Commissione europea delle modifiche alla
misura "b" del piano di sviluppo rurale derivanti dalla necessita' di
recepire il citato regolamento;
    Atteso  che  in particolare, tali modifiche riguardano le domande
presentate  entro  il  31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti nel
1999,  2000  e  2001,  per  le  quali  il  requisito  dell'eta'  deve
sussistere al momento dell'insediamento, nonche' il fatto che per gli
insediamenti  avvenuti  prima del 1 gennaio 2002 verra' valutato caso
per  caso  se  concedere  l'aiuto,  ferma  restando  la necessita' di
emettere la relativa decisione individuale entro il 31 dicembre 2002;
    Considerato  che  con nota n. AGR/033611 dell'11 dicembre 2001 la
commissione  delle  Comunita'  europee  ha  comunicato l'accettazione
delle modifiche proposte al piano di sviluppo rurale;
    Visto  l'Art.  3, comma 1, lettera a) del citato decreto 4 luglio
2001,  n. 0247/Pres., in base al quale, per le domande presentate nel
corso  dell'anno  2000,  la  verifica dell'eta' del richiedente viene
effettuata con esclusivo riferimento alla data di presentazione della
medesima domanda;
    Visto  l'Art.  14,  comma  1, del decreto medesimo che prevede la
verifica  della permanenza del requisito dell'eta' di cui all'Art. 3,
comma 1, del medesimo;
    Considerato  che le disposizioni comunitarie previste dal Reg. CE
1763/2001  consentono  di  estendere  agli  insediamenti avvenuti nel
1999. 2000 e 2001 la verifica del requisito dell'eta' del richiedente
al momento dell'insediamento;
    Ravvisata  la necessita', di dover modificare i termini stabiliti
all'Art.  16,  comma 2,  del decreto 4 luglio 2001, n. 0247/Pres, per
garantire una maggior regolarita' nel flusso dei pagamenti;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su   conforme   deliberazione   della  giunta  regionale  n.  328
del-l'8 febbraio 2002;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le "Modificazioni ed integrazioni al regolamento
applicativo  della  misura "b - Insediamento giovani agricoltori" del
piano  di  sviluppo  rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia", nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarle e di farle
osservare   come  modifiche  ad  integrazioni  al  regolamento  della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 febbraio 2002
                                TONDO