(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 20 marzo 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti"; Visto il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione del 23 luglio 1999, recante "Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la decisione della Commissione delle comunita' europee n. C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal P.S.R., l'attuazione delle misure di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura avviene mediante l'emanazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare; Ritenuto di dar corso all'emanazione del provvedimento applicativo relativo all'Asse 1 - Sostegno alla competitivita' delle imprese - Misura "g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"; Atteso che gli aiuti aggiuntivi recati dal P.S.R. sono quelli riconducibili a finanziamenti erogabili con leggi regionali ovvero nazionali di settore e che attraverso gli stessi possono trovare accoglimento le domande di aiuto non cofinanziate, nel periodo antecedente il 1 gennaio 2000, per carenza di disponibilita' finanziarie, di cui al capo VI del titolo IV, norme transitorie del P.S.R.; Ritenuto per motivi di uniformita' e di correttezza amministrativa, di porre in capo alla Direzione regionale dell'agricoltura le azioni di coordinamentodella misura e di individuare nel servizio strutture aziendali l'ufficio a cui affidare l'istruttoria, i controlli e la formulazione degli elenchi di liquidazione da inoltrare all'organismo pagatore relativamente alle domande cofinanziate dalla citata misura nonche' di provvedere all'emissione degli atti di concessione, liquidazione ed erogazione per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi; Ritenuto di individuare quali prodotti di qualita' quelli biologici, a denominazione di origine controllata (D.O.C.), a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a indicazione geografica tipica (I.G.T21, a denominazione di origine protetta (D.O.P.), a indicazione geografica protetta (I.G.P.) nonche' quelli di base utilizzati per ottenere i suddetti prodotti e che per produzioni di nicchia si ritiene di individuare quelle produzioni agroalimentari riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; Ritenuto opportuno fare riferimento alla definizione dell'Unita' tecnico economica (U.T.E.) delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione all'esigenza di rispondere a requisiti di uniformita' di approccio con la citata ed istituenda anagrafe; Ritenuto di individuare lo svantaggio territoriale di una impresa di trasformazione e commercializzazione in funzione della collocazione dell'investimento in una delle fasce di svantaggio di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, cosi' come individuate al capo III, misure dell' asse 3, sottoasse 1, Misura "e - Zone svantaggiate" del P.S.R.; Atteso che ai fini della individuazione degli occupati in un'impresa agricola si debba fare riferimento agli addetti iscritti agli Istituti di previdenza agricola, ivi compreso l'I.N.P.S.; Ritenuto che in materia di competenze professionali dei beneficiari nel caso di societa' in accomandita semplice, il requisito debba essere posto in capo ad almeno la meta' dei soci accomandatari; Considerato che ai fini previdenziali e assistenziali la parametrazione tra un operaio agricolo a tempo indeterminato ed un dipendente avventizio ovvero a tempo determinato viene commisurato sulla base del contratto di categoria nazionale del lavoro in 312 giornate annue e che pertanto e' opportuno fare riferimento nel calcolo degli occupati in azienda a tale indice; Ritenuto che la dimostrazione della redditivita' delle imprese di trasformazione e commercializzazione possa avere luogo attraverso la dichiarazione del collegio dei sindaci ovvero a mezzo attestato di societa' di certificazione dello stato economico dell'impresa, mentre, nel caso di aziende agricole che svolgono attivita' di trasformazione e commercializzazione, detta redditivita' possa essere dimostrata attraverso la determinazione del reddito dell'azienda (RA); Atteso che per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) il piano di sviluppo rurale, ai fini del calcolo della produzione lorda vendibile (P.L.V.) fa riferimento al volume d'affari determinato ai fini I.V.A., e che pertanto per uniformare la metodologia di calcolo del RA si ritiene congruente fare riferimento ad analoga documentazione probante per l'individuazione dei costi; Ritenuto che nella determinazione delle spese varie (SV) non si debbano considerare quelle effettuate per l'acquisto di beni e servizi strumentali ad utilizzo ripetuto nel tempo; Preso atto che il P.S.R. per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) per occupato fa riferimento all'anno solare precedente la data di presentazione della domanda di aiuto; Ritenuto invece, per le altre imprese, che la redditivita' sia considerata dimostrata qualora da almeno due dei bilanci del triennio precedente la data di presentazione della domanda si rilevi un utile di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio; Ritenuto che, nel caso di eventi straordinari oggettivamente motivati, si possa consentire alle aziende agricole per la dimostrazione del reddito dell'azienda di fare riferimento ad un anno solare del triennio precedente a quello di presentazione della domanda; Atteso che il presente regolamento si applica oltre che agli aiuti cofinanziati anche agli aiuti aggiuntivi previsti dal P.S.R., e che pertanto, si rende necessario ricondurre la tipologia dell'investimento alle finalita' previste da una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente; Ritenuto di non ammettere a contributo le opere di manutenzione ordinaria in quanto rientranti nelle normale gestione dell'impresa e normalmente prive di efficacia rispetto all'esigenza di conseguire uno o piu' degli obiettivi operativi prefissati dalla misura; Vista la legge regionale 18 agosto1980, n. 42, che detta norme per la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso; Ritenuto opportuno al fine di rendere compatibili gli investimenti con l'evoluzione del mercato di limitare la spesa massima ammissibile a contributo per singolo beneficiano nel primo programma attuativo, ancorche' riferita a piu' istanze di contributo, rispetto al massimale previsto dal P.S.R. e di individuare anche un volume minimo di investimenti al di sotto del quale l'effetto incentivante e' da ritenersi non significativo; Considerato che ai fini della verifica dei volumi massimi si rende necessario monitorare la spesa ammissibile per ciascuna impresa beneficiaria per l'intero periodo di programmazione 2000-2006; Considerato che relativamente ai settori produttivi per i quali sussiste una organizzazione comune di mercato (OCM), il P.S.R. prevede che l'entita' dell'aiuto potra' essere graduata con il presente regolamento a un livello che consenta di disincentivare il ricorso alle provvidenze previste dalla misura a favore di quelle previste dai programmi operativi delle Organizzazione dei produttori; Atteso che la normativa nazionale volta a favorire la costituzione delle organizzazioni dei produttori e' tuttora in itinere e che pertanto in via transitoria si rende non opportuno applicare una riduzione dell'intensita' di aiuto alle imprese a fronte di investimenti realizzati dalle stesse qualora contemplati nei programmi operativi delle organizzazioni nell'ambito delle rispettive OCM; Considerato che ai fini della rendicontazione delle spese eligibili e' necessario far riferimento a documentazione fiscale giustificativa probante; Considerato che le condizioni settoriali di ammissibilita' di ogni investimento devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo; Considerato che ai fini operativi si rende necessano stabilire una serie di parametri di riferimento e, specificatamente per la capacita' di macellazione regionale per il settore carni bovine, suine, cunicole e avicole, la capacita' produttiva regionale di carni avicole e la capacita' di produzione regionale nel settore foraggi e mangimi. Ritenuto a tale scopo che trattandosi di adempimenti estranei alla materia regolamentare debbano essere adottati con provvedimenti separati della Direzione dell'agricoltura, soggetti anche a periodica ricognizione in relazione alle mutate condizioni di mercato; Considerata la necessita' di pianificare l'attuazione della Misura nell'intero periodo di programmazione finanziaria al fine di razionalizzare e velocizare l'utilizzo delle risorse; Atteso che ai fini della stesura della graduatoria si rende necessario definire dei criteri di prionita' attribuendo dei punteggi con caratura diversificata relativamente ai settori produttivi, alla tipologia dei beneficiai, alla tipologia degli investimenti, alle caratteristiche di qualita' dei prodotti, all'ambito territoriale nonche' in base all'avvio dei lavori ovvero cantierabilita' degli investimenti; Ritenuto che la disciplina delle varianti agli investimenti debba consentire una valutazione preliminare di ammissibilita' e, allo stesso modo non debba costituire rallentamento procedurale con conseguenze negative rispetto alla prevista data di liquidazione finale, e che pertanto ogni istanza di variante debba essere corredata da idonea documentazione atta alla formulazione di un giudizio tecnico; Ritenuto che al fine di dare attuazione alla misura si rende necessario stabilire gli obblighi cui i beneficiari sono soggetti, nonche' prevedere la disciplina dei controlli sia in fase istruttoria e di liquidazione dell'aiuto, sia nel periodo vincolativo, e di dare applicazione alla disciplina delle sanzioni conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nonche' di quella regionale e nazionale anche secondo le indicazioni fornite dall'Organismo pagatore attraverso il "Manuale delle procedure e dei controlli"; Considerato che il P.S.R. approvato con decisione della commissione pone in capo ai beneficiari il vincolo di destinazione degli immobili per dieci anni mentre per gli impianti e le attrezzature detto vincolo viene ridotto a cinque anni e che pertanto non trova applicazione l'Art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 360 del 12 febbraio 2002; Decreta E' approvato il "Regolamento applicativo della Misura "g - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 febbraio 2002 TONDO