(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 12 del 20 marzo 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  del
17 maggio  1999,  recante "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia (FEAOG) e che
modifica ed abroga taluni regolamenti";
    Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1750/1999 della Commissione del
23 luglio 1999, recante "Disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE)  n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte  del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)"
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la decisione della Commissione delle comunita' europee n. C
(2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il
documento  di  programmazione  fondato  sul  Piano di sviluppo rurale
(P.S.R.) della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    Considerato   che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  P.S.R.,
l'attuazione  delle  misure  di  competenza della Direzione regionale
dell'agricoltura    avviene   mediante   l'emanazione   di   appositi
provvedimenti applicativi di natura regolamentare;
    Ritenuto   di   dar   corso   all'emanazione   del  provvedimento
applicativo  relativo all'Asse 1 - Sostegno alla competitivita' delle
imprese   -   Misura   "g   -   Miglioramento   delle  condizioni  di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";
    Atteso  che  gli  aiuti  aggiuntivi recati dal P.S.R. sono quelli
riconducibili  a  finanziamenti  erogabili con leggi regionali ovvero
nazionali  di  settore  e  che  attraverso gli stessi possono trovare
accoglimento  le  domande  di  aiuto  non  cofinanziate,  nel periodo
antecedente   il  1  gennaio  2000,  per  carenza  di  disponibilita'
finanziarie,  di  cui al capo VI del titolo IV, norme transitorie del
P.S.R.;
    Ritenuto   per   motivi   di   uniformita'   e   di   correttezza
amministrativa,   di   porre   in   capo   alla  Direzione  regionale
dell'agricoltura   le   azioni  di  coordinamentodella  misura  e  di
individuare nel servizio strutture aziendali l'ufficio a cui affidare
l'istruttoria,  i  controlli  e  la  formulazione  degli  elenchi  di
liquidazione  da  inoltrare all'organismo pagatore relativamente alle
domande  cofinanziate  dalla  citata  misura  nonche'  di  provvedere
all'emissione  degli  atti di concessione, liquidazione ed erogazione
per le istanze che trovano accoglimento con gli aiuti aggiuntivi;
    Ritenuto   di  individuare  quali  prodotti  di  qualita'  quelli
biologici,   a  denominazione  di  origine  controllata  (D.O.C.),  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  (D.O.C.G.),  a
indicazione  geografica  tipica  (I.G.T21, a denominazione di origine
protetta (D.O.P.), a indicazione geografica protetta (I.G.P.) nonche'
quelli  di base utilizzati per ottenere i suddetti prodotti e che per
produzioni  di  nicchia  si  ritiene di individuare quelle produzioni
agroalimentari riportate negli elenchi regionali previsti dal decreto
ministeriale 8 settembre 1999, n. 350;
    Ritenuto  opportuno fare riferimento alla definizione dell'Unita'
tecnico  economica  (U.T.E.) delle aziende agricole di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre 1999, n. 503, recante
norme  per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore
e  dell'Anagrafe delle aziende agricole, in relazione all'esigenza di
rispondere  a  requisiti di uniformita' di approccio con la citata ed
istituenda anagrafe;
    Ritenuto di individuare lo svantaggio territoriale di una impresa
di   trasformazione   e   commercializzazione   in   funzione   della
collocazione  dell'investimento  in  una delle fasce di svantaggio di
cui  alla  direttiva  CEE n. 273/1975, cosi' come individuate al capo
III, misure dell' asse 3, sottoasse 1, Misura "e - Zone svantaggiate"
del P.S.R.;
    Atteso  che  ai  fini  della  individuazione  degli  occupati  in
un'impresa  agricola  si debba fare riferimento agli addetti iscritti
agli Istituti di previdenza agricola, ivi compreso l'I.N.P.S.;
    Ritenuto   che   in   materia  di  competenze  professionali  dei
beneficiari   nel  caso  di  societa'  in  accomandita  semplice,  il
requisito  debba  essere  posto  in  capo ad almeno la meta' dei soci
accomandatari;
    Considerato   che   ai  fini  previdenziali  e  assistenziali  la
parametrazione  tra  un  operaio agricolo a tempo indeterminato ed un
dipendente  avventizio  ovvero  a tempo determinato viene commisurato
sulla  base  del  contratto  di categoria nazionale del lavoro in 312
giornate  annue  e  che  pertanto  e'  opportuno fare riferimento nel
calcolo degli occupati in azienda a tale indice;
    Ritenuto che la dimostrazione della redditivita' delle imprese di
trasformazione  e commercializzazione possa avere luogo attraverso la
dichiarazione  del  collegio  dei sindaci ovvero a mezzo attestato di
societa'   di  certificazione  dello  stato  economico  dell'impresa,
mentre,  nel  caso  di  aziende  agricole  che  svolgono attivita' di
trasformazione e commercializzazione, detta redditivita' possa essere
dimostrata  attraverso  la  determinazione  del  reddito dell'azienda
(RA);
    Atteso che per la determinazione del reddito dell'azienda (RA) il
piano  di sviluppo rurale, ai fini del calcolo della produzione lorda
vendibile  (P.L.V.)  fa riferimento al volume d'affari determinato ai
fini  I.V.A., e che pertanto per uniformare la metodologia di calcolo
del   RA   si   ritiene   congruente   fare  riferimento  ad  analoga
documentazione probante per l'individuazione dei costi;
    Ritenuto  che  nella determinazione delle spese varie (SV) non si
debbano  considerare  quelle  effettuate  per  l'acquisto  di  beni e
servizi strumentali ad utilizzo ripetuto nel tempo;
    Preso  atto  che  il  P.S.R.  per  la  determinazione del reddito
dell'azienda   (RA)  per  occupato  fa  riferimento  all'anno  solare
precedente la data di presentazione della domanda di aiuto;
    Ritenuto  invece,  per  le altre imprese, che la redditivita' sia
considerata dimostrata qualora da almeno due dei bilanci del triennio
precedente  la data di presentazione della domanda si rilevi un utile
di esercizio ovvero, per le imprese cooperative, un pareggio;
    Ritenuto  che,  nel  caso  di  eventi straordinari oggettivamente
motivati,   si   possa   consentire  alle  aziende  agricole  per  la
dimostrazione del reddito dell'azienda di fare riferimento ad un anno
solare  del  triennio  precedente  a  quello  di  presentazione della
domanda;
    Atteso  che  il  presente  regolamento  si applica oltre che agli
aiuti cofinanziati anche agli aiuti aggiuntivi previsti dal P.S.R., e
che   pertanto,   si   rende   necessario   ricondurre  la  tipologia
dell'investimento  alle  finalita'  previste  da  una specifica legge
regionale o nazionale di settore qualora esistente;
    Ritenuto  di  non ammettere a contributo le opere di manutenzione
ordinaria  in quanto rientranti nelle normale gestione dell'impresa e
normalmente  prive  di  efficacia rispetto all'esigenza di conseguire
uno o piu' degli obiettivi operativi prefissati dalla misura;
    Vista  la  legge  regionale 18 agosto1980, n. 42, che detta norme
per la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura;
    Vista   la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7,  che  detta
disposizioni  in  materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso;
    Ritenuto   opportuno   al   fine   di   rendere  compatibili  gli
investimenti  con  l'evoluzione  del  mercato  di  limitare  la spesa
massima  ammissibile  a  contributo per singolo beneficiano nel primo
programma attuativo, ancorche' riferita a piu' istanze di contributo,
rispetto  al  massimale previsto dal P.S.R. e di individuare anche un
volume  minimo  di  investimenti  al  di  sotto  del  quale l'effetto
incentivante e' da ritenersi non significativo;
    Considerato  che  ai  fini  della  verifica dei volumi massimi si
rende necessario monitorare la spesa ammissibile per ciascuna impresa
beneficiaria per l'intero periodo di programmazione 2000-2006;
    Considerato  che  relativamente ai settori produttivi per i quali
sussiste  una  organizzazione  comune  di  mercato  (OCM),  il P.S.R.
prevede  che  l'entita'  dell'aiuto  potra'  essere  graduata  con il
presente  regolamento  a un livello che consenta di disincentivare il
ricorso  alle  provvidenze  previste  dalla misura a favore di quelle
previste dai programmi operativi delle Organizzazione dei produttori;
    Atteso   che   la   normativa   nazionale  volta  a  favorire  la
costituzione  delle  organizzazioni  dei  produttori  e'  tuttora  in
itinere  e  che  pertanto  in  via transitoria si rende non opportuno
applicare  una  riduzione  dell'intensita'  di  aiuto  alle imprese a
fronte  di  investimenti  realizzati dalle stesse qualora contemplati
nei   programmi  operativi  delle  organizzazioni  nell'ambito  delle
rispettive OCM;
    Considerato   che  ai  fini  della  rendicontazione  delle  spese
eligibili  e'  necessario  far  riferimento  a documentazione fiscale
giustificativa probante;
    Considerato  che  le  condizioni  settoriali di ammissibilita' di
ogni  investimento  devono  essere  mantenute  per  tutto  il periodo
vincolativo;
    Considerato  che  ai  fini operativi si rende necessano stabilire
una  serie  di  parametri  di  riferimento e, specificatamente per la
capacita'  di  macellazione  regionale  per  il settore carni bovine,
suine, cunicole e avicole, la capacita' produttiva regionale di carni
avicole  e la capacita' di produzione regionale nel settore foraggi e
mangimi.  Ritenuto  a  tale  scopo  che  trattandosi  di  adempimenti
estranei  alla  materia  regolamentare  debbano  essere  adottati con
provvedimenti  separati  della  Direzione  dell'agricoltura, soggetti
anche a periodica ricognizione in relazione alle mutate condizioni di
mercato;
    Considerata  la  necessita'  di  pianificare  l'attuazione  della
Misura  nell'intero  periodo di programmazione finanziaria al fine di
razionalizzare e velocizare l'utilizzo delle risorse;
    Atteso  che  ai  fini  della  stesura  della graduatoria si rende
necessario definire dei criteri di prionita' attribuendo dei punteggi
con  caratura diversificata relativamente ai settori produttivi, alla
tipologia  dei  beneficiai,  alla  tipologia degli investimenti, alle
caratteristiche  di  qualita'  dei  prodotti, all'ambito territoriale
nonche'  in  base  all'avvio  dei lavori ovvero cantierabilita' degli
investimenti;
    Ritenuto che la disciplina delle varianti agli investimenti debba
consentire  una  valutazione  preliminare  di  ammissibilita' e, allo
stesso  modo  non  debba  costituire  rallentamento  procedurale  con
conseguenze  negative  rispetto  alla  prevista  data di liquidazione
finale,  e  che  pertanto  ogni  istanza  di  variante  debba  essere
corredata  da  idonea  documentazione  atta  alla  formulazione di un
giudizio tecnico;
    Ritenuto  che  al  fine  di  dare attuazione alla misura si rende
necessario  stabilire  gli  obblighi cui i beneficiari sono soggetti,
nonche' prevedere la disciplina dei controlli sia in fase istruttoria
e  di liquidazione dell'aiuto, sia nel periodo vincolativo, e di dare
applicazione  alla  disciplina  delle sanzioni conformemente a quanto
previsto  dalla  normativa comunitaria, nonche' di quella regionale e
nazionale   anche   secondo  le  indicazioni  fornite  dall'Organismo
pagatore attraverso il "Manuale delle procedure e dei controlli";
    Considerato   che   il   P.S.R.  approvato  con  decisione  della
commissione  pone  in  capo ai beneficiari il vincolo di destinazione
degli   immobili  per  dieci  anni  mentre  per  gli  impianti  e  le
attrezzature detto vincolo viene ridotto a cinque anni e che pertanto
non trova applicazione l'Art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 360 del
12 febbraio 2002;
Decreta      E' approvato il "Regolamento applicativo della Misura "g
-    Miglioramento    delle    condizioni    di    trasformazione   e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli"  del  Piano di sviluppo
rurale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia"  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 20 febbraio 2002
                                TONDO