(Pubblicata nel suppl. ord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dell'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita' di oratorio o attivita' similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.