(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  8  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 17 del 20 giugno 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa,
aggregativa  e  sociale  svolta  dell'ente parrocchia, dagli istituti
cattolici  e  dagli  altri  enti  di  culto  riconosciuti dallo Stato
attraverso le attivita' di oratorio o attivita' similari, finalizzate
alla  promozione,  all'accompagnamento  ed al supporto della crescita
armonica   dei   minori,  adolescenti  e  giovani,  che  vi  accedono
spontaneamente,  anche  al  fine  di  prevenire  il  disagio  sociale
minorile  e  adolescenziale  condividendo  l'istanza  educativa della
famiglia  e  supplendo  alla  stessa  in  casi di condizioni minorili
disagiate.