(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30
                            luglio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie
competenze,  lo  sviluppo  di  una  convivenza  civile e ordinata nel
proprio  territorio,  concede  finanziamenti  per la realizzazione di
interventi  volti  a  favorire  un  sistema integrato di sicurezza in
ambito regionale.