(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di garantire, nel rispetto delle proprie competenze, lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata nel proprio territorio, concede finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale.