(pubblicato nel Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2001)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge:
                               Art. 1.
                        Istituzione e compiti
    1.  Per  le  finalita'  di  cui all'Art. 10 della legge regionale
12 gennaio 2001, n. 2, e' istituito il Comitato dei garanti.
    2.   Il   Comitato  dei  garanti  e'  preposto,  sulla  base  del
procedimento  di cui al successivo articolo 2, al rilascio dei pareri
prima  dell'adozione dei provvedimenti di collocamento a disposizione
per  la  durata  massima  di  un  anno con la conseguente perdita del
trattamento  economico  connesso alle funzioni, ovvero, nei casi piu'
gravi,  di  licenziamento  ai  sensi  delle apposite disposizioni del
codice  civile  e  dei  contratti  collettivi, previsti dall'Art. 17,
comma 6, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.