(pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20 luglio 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge: Art. 1. Istituzione e compiti 1. Per le finalita' di cui all'Art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, e' istituito il Comitato dei garanti. 2. Il Comitato dei garanti e' preposto, sulla base del procedimento di cui al successivo articolo 2, al rilascio dei pareri prima dell'adozione dei provvedimenti di collocamento a disposizione per la durata massima di un anno con la conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, ovvero, nei casi piu' gravi, di licenziamento ai sensi delle apposite disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi, previsti dall'Art. 17, comma 6, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.