(Pubblicata  nel  1o  suppl.  strord.  al  Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 3 aprile 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'
    1.  Con  la  presente  legge  la  Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'amministrazione
regionale,   del   consiglio   regionale   e  degli  enti  regionali,
finalizzati  al  contenimento,  alla razionalizzazione e al controllo
della  spesa,  nonche'  alla  modernizzazione e alla riorganizzazione
degli  uffici,  avviando un processo di ampia delegificazione ai fini
dello  snellimento  delle  procedure  per  un  adeguato e piu' rapido
adattamento alle esigenze dell'attivita' amministrativa della Regione
alla comunita' regionale.
    2.  Nell'ambito  del  principio della separazione dei compiti, si
provvede   a  una  migliore  e  piu'  chiara  definizione  di  quelli
riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla
attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di
verifica   e  valutazione  dell'attivita'  della  dirigenza  e  della
rispondenza  dei  risultati  della  gestione alle direttive impartite
dalla giunta regionale.
    3. Per favorire effettivi cambiamenti in termini di efficienza ed
efficacia, nonche' il perfezionamento del processo di privatizzazione
dei    rapporto    di   impiego,   teso   a   favorire   momenti   di
responsabilizzazione,    premiando    incrementi    di   qualita'   e
produttivita'  e  penalizzando  disfunzioni  e  ritardi,  si provvede
altresi'   ad   adottare  le  necessarie  determinazioni  volte  alla
soluzione  delle  problematiche  pendenti  in  materia  di  mobilita'
verticale   interna   del   personale  e  alla  valorizzazione  della
professionalita' e dell'esperienza del personale medesimo.
    4.  Le disposizioni di cui alla presente legge perseguono il fine
di   delineare  una  Regione  sempre  piu'  orientata  a  compiti  di
indirizzo,   coordinamento  e  programmazione  e  a  una  progressiva
dismissione  di  quelli  connessi alla gestione e all'amministrazione
diretta  da trasferirsi o delegarsi agli enti locali, con conseguente
progressiva riduzione dell'organico regionale.