(Pubblicato nel S.S. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 dell'8 aprile 2002 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)"; Visto in particolare l'Art. 8, comma 45, lettera c) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Visto in particolare l'Art. 30 della legge regionale n. 7/2000, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 639 del 4 marzo 2002, Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni ed altre manifestazioni commerciali" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2002 TONDO